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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29578/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato principalmente sulla violazione delle regole di acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del verbale di riconoscimento fotografico (art. 606 co.1 lett. b), c), e) c.p.p.). Si censura l'acquisizione al fascicolo della denuncia e del riconoscimento fotografico senza adeguato contraddittorio e senza che fosse stata compiutamente verificata l'impossibilità di ripeterne il contenuto in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; si contesta inoltre che la perizia disposta abbia valutato solo la capacità attuale della vittima (in appello) e non la capacità al momento del fatto né al momento dell'acquisizione degli atti in primo grado; si deduce la sottovalutazione, da parte della Corte d'Appello, di una documentazione video difensiva attinente alle condizioni di salute della persona offesa; si lamenta la possibile suggestività del riconoscimento fotografico svolto in locali di polizia giudiziaria, l'inattendibilità di dichiarazioni ritenute decisive (es. testimonianza del nipote) e il diniego di escutere testimoni proposti dalla difesa, nonché la valutazione negativa delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio. Motivo decisivo: l'acquisizione degli atti di indagine ai sensi dell'art. 512 c.p.p. risulta sorretta da presupposti incerti e non adeguatamente verificati (in particolare la impossibilita' della persona offesa a ripetere in dibattimento quanto già dichiarato), mentre la perizia disposta in appello ha accertato solo la capacità attuale della vittima e non la capacità al momento del fatto o al momento dell'acquisizione degli atti; la Corte territoriale ha inoltre dato scarso rilievo probatorio a un video commissionato dalla difesa e non ha ammesso i testimoni connessi a quel materiale. La Corte suprema ha ritenuto che tali carenze compromettano la fondatezza della condanna e ha disposto un nuovo giudizio per fare piena e corretta valutazione della capacità della persona offesa nei tempi rilevanti e per consentire l'istruttoria integrativa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto decisivi i rilievi in ordine alla insufficiente motivazione e alla violazione delle regole probatorie (valutazione delle fonti di prova e del contraddittorio).

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola sull'acquisizione in dibattimento di atti delle indagini preliminari quando la ripetizione in dibattimento è impossibile: la Corte ha ritenuto che l'acquisizione fosse basata su presupposti incerti e che andasse meglio verificata la impossibilità di ripetizione, anche mediante perizia tesa a valutare la capacità della persona offesa nei momenti rilevanti.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova: il tema è stato evocato nel ricorso circa l'operato del giudice in relazione all'acquisizione degli atti, ma la Cassazione si è concentrata sulla fondatezza dell'acquisizione ex art.512.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: invocato per criticare l'utilizzo di dichiarazioni rese in fase di indagine senza adeguato contraddittorio in dibattimento.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Diritto a un processo equo; richiamato in relazione al contraddittorio e all'ammissione di prove fondamentali acquisite in istruttoria.

Massime di principio

  • L'acquisizione di dichiarazioni rese in fase di indagine (art. 512 c.p.p.) è permessa solo se è effettivamente impossibile ripeterle in dibattimento; il giudice deve motivare compiutamente tale impossibilità e, se necessario, disporre accertamenti (perizia) che valutino la capacità di testimoniare della persona offesa nei momenti rilevanti (al fatto e al momento della chiamata a deporre).
  • Se viene disposta una perizia sulla capacità della persona offesa, il quesito peritale deve essere formulato in modo da accertare la capacità nei tempi pertinenti al processo (al momento del fatto e al momento in cui si sarebbe dovuta ripetere la testimonianza), non solo lo stato attuale.
  • La documentazione probatoria prodotta dalla difesa (es. video) non può essere semplicemente dichiarata 'priva di attendibilità scientifica' senza spiegazioni: il giudice deve valutare se tale materiale possa incidere sulla credibilità di atti medici o di altre prove e, se utile, procedere all'escussione dei testimoni indicati.
  • I riconoscimenti fotografici effettuati in contesti potenzialmente suggestivi (locali di polizia) vanno esaminati con particolare cautela e motivazione; la loro suggestività può incidere sull'affidabilità probatoria.
  • Quando la prova principale a carico dell'imputato poggia su atti di indagine la cui acquisizione è dubbia, l'incertezza probatoria può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per un nuovo esame istruttorio.
  • In caso di possibile infermità o limitazioni di mobilità della persona offesa, il tribunale dovrebbe valutare alternative alla semplice acquisizione degli atti (es. audizione a domicilio, misure per garantire il contraddittorio) prima di privare le parti della possibilità di confrontarsi con la fonte probatoria.

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