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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28481/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per presunta difetto di correlazione tra richiesta e pronuncia e per illegalità della pena per violazione della regola del computo delle circostanze prevista dall'art. 590-quater c.p.: il ricorrente lamentava che il giudice di primo grado aveva valutato le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate (di cui all'art. 589-bis, commi 2-6), in violazione del divieto di bilanciamento previsto dall'art. 590-quater, mentre la richiesta delle parti e il consenso del pubblico ministero avrebbero previsto il riconoscimento delle attenuanti generiche senza che queste fossero poste in regime di prevalenza.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando che il giudice ha errato nel sostenere che le circostanze attenuanti generiche potessero valutarsi come prevalenti sulle aggravanti, in contrasto con l'art. 590-quater c.p., il Tribunale ha ritenuto che tale errore non abbia inciso sulla pena finale che risulta legale. Dalla documentazione emergeva che le parti avevano concordato la pena: pena base (art. 589-bis, comma 5) 5 anni, ridotta a 4 anni per attenuanti generiche, aumentata a 6 anni per continuazione (ult. comma art. 589-bis), poi ridotta a 4 anni per la scelta del rito, con sostituzione con detenzione domiciliare. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui sono inammissibili i ricorsi che deducano solo profili commisurativi della pena non incisi dall'illegalità della sanzione (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): si era proceduto ai sensi di questa norma per l'accordo sulla pena.

  • art. 589-bis cod. pen.

    menzionati i commi 2, 3, 4, 5 e 6; riferimento anche all'ultimo comma

    Previsione delle fattispecie aggravate relative ai delitti con conseguenze lesive o fatali e delle relative aggravanti; il comma 5 è stato richiamato per la determinazione della pena base utilizzata nell'accordo; le aggravanti indicate impediscono il bilanciamento con attenuanti generiche ai sensi dell'art. 590-quater.

  • art. 590-quater cod. pen.

    Stabilisce il divieto di procedere al bilanciamento tra certe circostanze aggravanti (es. art. 589-bis commi 2-6) e circostanze attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 114, imponendo un diverso criterio di computo (aumentare per le aggravanti e poi diminuire). Il giudice è incorso in un errore applicativo rispetto a questa regola.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi concernono profili commisurativi della pena non attinenti all'illegalità della sanzione; principio richiamato per escludere l'ammissibilità del ricorso che contestava solo il bilanciamento/correzione delle misure sanzionatorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri direttivi per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti e parametri); la Corte ha richiamato che contestazioni attinenti al mero bilanciamento ai sensi di questo articolo non rendono il ricorso ammissibile salvo che non emergano profili di illegittimità della pena.

Massime di principio

  • Se il ricorso in Cassazione contesta solo il modo in cui sono state bilanciate circostanze aggravanti e attenuanti (profili commisurativi) senza dedurre che la pena sia illegale (cioè non prevista o eccedente il massimo legale), il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Quando ricorrono le aggravanti indicate nell'art. 589-bis, commi 2-6, il giudice non può procedere al 'bilanciamento' delle stesse con le circostanze attenuanti generiche ex art. 590-quater; occorre applicare le aggravanti (aumentare la pena) e poi valutare eventuali diminuzioni.
  • Nel giudizio per applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la determinazione concordata dalle parti e il consenso del pubblico ministero sono rilevanti, ma il giudice deve comunque rispettare le regole di legge (es. divieto di bilanciamento previsto dall'art. 590-quater).
  • Un errore di motivazione qualora non incida sul quantum della pena o non determini una pena illegale non costituisce di per sé motivo idoneo a rendere ammissibile il ricorso per cassazione.
  • Per impugnare con successo la determinazione della pena in Cassazione è opportuno dimostrare che l'errore di bilanciamento ha prodotto una pena illegale (es. eccedente i limiti di legge) o abbia violato principi di diritto sostanziale tali da incidere sulla legalità della sanzione.

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