Sentenza n. 9/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierna ricorrente, in data 11.03.2025, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - l’accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del d.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con la detta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza dell’11 marzo 2025 diretta a ottenere, per il figlio minorenne, l’accesso al beneficio economico per soggetti affetti da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza presentata l’11 marzo 2025 per l’accesso al beneficio economico regionale destinato ai soggetti affetti da disabilità gravissima, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’Azienda di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’istanza riguardava la verifica e la valutazione, da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, della sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione oltre i termini previsti dalla disciplina regionale e dalla circolare interassessoriale n. 5/2021.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Il giudice ha rilevato che la normativa regionale prevede la definizione del procedimento di valutazione entro termini determinati: per le istanze del primo semestre, l’esito deve intervenire entro il 30 settembre; per quelle del secondo semestre, entro il 30 marzo dell’anno successivo. Poiché l’istanza era stata presentata l’11 marzo 2025 e l’amministrazione non aveva provveduto, sussisteva l’obbligo di concludere il procedimento. L’A.S.P. è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 30 giorni su istanza di parte. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, sono state poste a carico dell’A.S.P. Il commissario ad acta è stato qualificato come ausiliario obbligatorio del giudice e sono state disciplinate le modalità di liquidazione del relativo compenso e di deposito telematico degli atti.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 26 settembre 2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua i soggetti affetti da disabilità gravissima destinatari del beneficio economico.
art. 1 l.r. 4/2017
Al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il Fondo regionale per la disabilità, da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.
Istituisce il Fondo regionale per la disabilità e prevede trasferimenti monetari diretti agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
art. 9 l.r. 8/2017
le domande peri nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate nel corso del primo semestre dell’anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno
Disciplina la presentazione periodica delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.
art. 45 l.r. 9/2021
le domande peri nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate nel corso del primo semestre dell’anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno
Modifica l’art. 9 della l.r. 8/2017 stabilendo le finestre temporali annuali per la presentazione delle domande.
d.P.R.S. 10 maggio 2017
L’intero procedimento di valutazione di ogni singola istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima.
Prevede l’obbligo di definire il procedimento di valutazione della singola istanza entro novanta giorni dalla sua presentazione.
d.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589
Richiamato quale fonte di disciplina del beneficio economico regionale per la disabilità gravissima.
circolare interassessoriale n. 5/2021
L’accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza, da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima, di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, relativamente al primo semestre, entro il 30 settembre e relativamente al secondo semestre, entro il 30 marzo dell’anno successivo.
Fissa i termini entro i quali l’UVM dell’A.S.P. deve verificare e valutare le istanze: entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 30 marzo dell’anno successivo per il secondo semestre.
art. 31 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per l’azione avverso il silenzio e per l’ordine giudiziale di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito e la tutela contro il silenzio dell’amministrazione, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Disciplina il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 55 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale stabilisce termini specifici per la verifica e la valutazione delle istanze di accesso a un beneficio assistenziale, l’amministrazione sanitaria competente è obbligata a concludere il procedimento entro tali termini mediante un provvedimento espresso.
- La presentazione di un’istanza per un beneficio assistenziale non esonera l’amministrazione dalla valutazione individuale dei requisiti: l’Unità di Valutazione Multidimensionale competente deve accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa e definire il procedimento entro il termine previsto.
- L’inerzia dell’amministrazione sanitaria oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio, con ordine giudiziale di provvedere entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato delle necessarie competenze.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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