Cassazione Civile, Ordinanza n. 37731/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La lite nasce da una transazione giudiziale del 31 maggio 1994, intervenuta tra due fratelli e recepita in verbale di conciliazione avanti al Pretore di Tropea, con la quale venivano attribuite alcune porzioni di terreno, tra cui la particella 646 del NCT del Comune di Ricadi. Una parte sosteneva che, per mero errore materiale nella formulazione dell'accordo, la particella 646 fosse stata indicata come attribuita all'altro fratello, mentre secondo la reale volontà negoziale essa avrebbe dovuto restare alla medesima parte. L'altra parte, costituitasi in giudizio, contestava la domanda e proponeva anche domande riconvenzionali per il rilascio di terreni e per l'accertamento di servitù. Il tribunale qualificava l'atto come atto pubblico, riteneva necessaria querela di falso, rigettava la domanda di annullamento/rettifica e accoglieva la riconvenzionale. La corte d'appello, invece, qualificava l'azione come domanda di accertamento e rettifica di errore materiale nella transazione, valorizzando il tenore letterale dell'accordo, in particolare l'uso del verbo "restare", l'art. 4 della transazione e, come elemento di rinforzo, la planimetria catastale. Il ricorso per cassazione lamentava: omesso esame e erronea valutazione delle risultanze processuali in relazione sia alla particella 785 sia alla particella 646; violazione degli artt. 112, 115, 167 e 345 c.p.c. per avere la corte d'appello pronunciato su una domanda restitutoria asseritamente nuova, per avere ignorato la mancata contestazione dei fatti e per aver utilizzato una planimetria catastale ritenuta documento nuovo e inammissibile. Alcuni motivi erano formulati anche sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla particella 785 per difetto di specificità e perché la corte territoriale aveva già esaminato la riconvenzionale, respingendola per mancanza di prova del diritto vantato. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sulla planimetria catastale e sulla valutazione delle prove perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva usato la planimetria solo come elemento di rinforzo di un ragionamento fondato soprattutto sul testo dell'atto e sullo stato dei luoghi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla domanda di restituzione delle spese di primo grado, affermando che la relativa richiesta può essere proposta per la prima volta con l'appello e che il suo mancato esame integra violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile per genericità anche la censura sul principio di non contestazione. In conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile quando non specifica e quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato per denunciare la violazione di legge, ma le doglianze sono state respinte perché non pertinenti o generiche.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato evocato in relazione alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la censura è stata valutata nel merito solo per il profilo effettivamente pertinente.
art. 112 c.p.c.
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere proposta anche con l'atto di appello; se il giudice omette di pronunciarvi, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione del principio di non contestazione è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancato confronto con il contenuto delle difese avversarie.
art. 167 c.p.c.
Richiamato congiuntamente all'art. 115 c.p.c. per sostenere la mancata contestazione, ma senza una specifica e autosufficiente dimostrazione.
art. 345, comma 3, c.p.c.
La doglianza sulla produzione della planimetria catastale è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale funzione attribuita al documento dalla corte d'appello, usato solo come elemento confermativo e non come base di un nuovo tema di prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico, la sua decisività e il modo in cui la sentenza impugnata lo avrebbe trascurato, oppure se non si confronta con la ratio decidendi effettiva.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una lettura letterale e sistematica dell'atto negoziale, il ricorso per cassazione non può limitarsi a opporre una diversa interpretazione o a richiamare prove valutate come neutrali, senza scardinare il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- Una domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce domanda nuova e può essere proposta anche con l'atto di appello; il mancato esame di tale domanda integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La doglianza sulla violazione del principio di non contestazione richiede una puntuale indicazione delle allegazioni e delle difese delle parti; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- In sede di legittimità, un documento prodotto in appello non è utilmente censurabile solo invocando astrattamente il divieto di nuove prove, se la sentenza impugnata lo utilizza come mero elemento di conferma di un quadro probatorio già formato e non come base di un autonomo accertamento.
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