Cassazione Civile, Ordinanza n. 31975/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia richiesta dal contribuente e, verificata l'assenza di tributi esclusi dalla legge, ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 500/2016 della CTR del Lazio. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando di aver versato gli importi dovuti. La Corte ha rilevato che l'istanza non riguardava tributi esclusi dalla disciplina agevolativa e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
definizione agevolata della lite
La presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente al pagamento degli importi dovuti e in assenza di tributi esclusi, consente di dichiarare estinto l'intero giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente accede validamente alla definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge e provvede al pagamento richiesto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, purché la controversia non riguardi tributi esclusi dalla disciplina.
- La verifica della Corte in presenza di istanza di definizione agevolata si concentra sui presupposti legali dell'istituto, in particolare sull'effettivo versamento e sulla riconducibilità del tributo all'ambito oggettivo della norma.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
Come è indicizzato
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