Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27173/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva prestato nel 1992 fideiussione omnibus a favore di una società in nome collettivo. Dopo la trasformazione di tale società in s.r.l., la banca aveva continuato a far credito alla nuova forma societaria e aveva poi agito in via monitoria contro il garante per il pagamento dei debiti della società, ottenendo decreto ingiuntivo e iscrizione ipotecaria su un immobile del fideiussore. Il garante propose opposizione sostenendo che la garanzia non fosse operativa verso la s.r.l. perché prestata in favore della precedente s.n.c., e comunque che fosse estinta ai sensi dell’art. 1956 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, poiché la banca avrebbe dovuto richiedere una nuova autorizzazione prima di concedere ulteriore credito dopo il peggioramento della situazione economica del debitore. Chiese anche il risarcimento dei danni per l’ipoteca. Le domande furono respinte nei primi due gradi. In cassazione il ricorrente denunciò, con due motivi, la violazione dell’art. 1956 c.c. e dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la trasformazione societaria avesse aumentato il rischio garantito e imposto alla banca di acquisire sempre l’autorizzazione del fideiussore; inoltre dedusse la violazione della l. n. 154/1992, assumendo inefficaci le clausole che lo oneravano di informarsi personalmente sulla situazione patrimoniale del debitore e invocando una presunzione di conoscenza da parte della banca del peggioramento economico per la mera esistenza di un rapporto di conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: la trasformazione societaria non integra di per sé il presupposto del "notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento" richiesto dall’art. 1956 c.c. e non comporta automaticamente l’estinzione della fideiussione; inoltre la liberazione del fideiussore presuppone che il garante provi che, dopo il rilascio della garanzia, il creditore abbia concesso nuovo credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore e senza autorizzazione del fideiussore. Poiché la corte territoriale aveva accertato, con giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che tale prova non era stata fornita, il ricorso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per obbligazioni future richiede che, dopo il rilascio della garanzia, il creditore conceda credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore pur conoscendo il peggioramento della situazione economica del debitore; la trasformazione societaria non basta da sola a integrarne i presupposti.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto fideiussorio; la Corte ne valorizza il collegamento con l’art. 1956 c.c., senza accogliere la tesi estensiva del ricorrente.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte ribadisce che la sua applicazione non elide l’onere probatorio richiesto per la liberazione del fideiussore.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la conoscenza da parte del creditore del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore grava sul fideiussore che invoca la liberazione ex art. 1956 c.c.

  • art. 2498 c.c.

    La trasformazione societaria non determina la nascita di un nuovo soggetto o un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, ma la continuità dei diritti e degli obblighi dell’ente trasformato.

  • art. 10 L. 17 febbraio 1992, n. 154

    Ha novellato l’art. 1956 c.c.; da tale intervento la preventiva rinuncia del fideiussore alla liberazione non è più valida.

  • art. 11 L. 17 febbraio 1992, n. 154

    È richiamato per l’entrata in vigore della modifica dell’art. 1956 c.c. a decorrere dall’8 luglio 1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La trasformazione di una società, anche da società di persone a società di capitali, non estingue di per sé la fideiussione prestata in favore dell’ente trasformato, perché non dà luogo a un nuovo soggetto giuridico né a un nuovo centro di imputazione dei rapporti.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. presuppone un effettivo e successivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, conosciuto dal creditore, e la concessione di nuovo credito senza la speciale autorizzazione del garante.
  • Chi invoca la liberazione della fideiussione per concessione abusiva di credito ha l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, inclusa la consapevolezza del creditore del peggioramento economico del debitore.
  • Il giudizio di merito sull’insufficienza della prova è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione giuridicamente corretta; la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimento
RamiObbligazioniContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.