Cassazione Penale, Sentenza n. 22173/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che, ribaltando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pesaro per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente censurava la violazione di legge per mancata rinnovazione e il vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto sufficienti i riscontri delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Ancona per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il PM impugna una proscioglimento relativo a valutazione di prove dichiarative) e per insufficiente impianto motivazionale rispetto alla necessità di riscontri. La Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che incrimina il traffico/porto di sostanze stupefacenti; indica il capo d'imputazione originario posto a fondamento del procedimento
codice di procedura penale
Introdotto dalla legge n. 103/2017: impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello quando il Procuratore impugna una sentenza di proscioglimento per questioni attinenti alla valutazione di prove dichiarative; la mancata osservanza determina l'illegittimità della decisione che ribalta l'assoluzione
codice di procedura penale
Disciplina il valore probatorio delle dichiarazioni rese da parti o testi e richiede riscontri per fondare una condanna quando si tratta di dichiarazioni non indipendenti; la Corte ha ritenuto che la verifica dei riscontri richieda talvolta integrazioni istruttorie
legge n. 103 del 2017
riforma entrata in vigore il 3 agosto 2017
Ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p.; applicabile alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, obbliga alla rinnovazione istruttoria nei casi indicati
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sezioni unite, 2 aprile 2019, n. 14426; Sez. II, 7 maggio 2020, n. 13953; Sez. V, 21 giugno 2019, n. 27751
Richiamata per affermare il principio secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruttoria quando richiesta dalla normativa determina nullità della decisione di merito; inoltre chiarisce che la rinnovazione è dovuta non solo quando si discute l'attendibilità del dichiarante ma anche quando si prospetta una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, dato il carattere mediato e soggettivo di tali dichiarazioni
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento fondata su prove dichiarative, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); l'omissione comporta l'illegittimità della decisione di riforma
- La necessità di rinnovazione non si limita ai casi di contestata attendibilità del dichiarante, ma si estende alle ipotesi in cui l'appello determini una diversa interpretazione delle risultanze dichiarative, perché tali risultanze sono spesso mediate dalla soggettività del dichiarante
- Se l'appello si fonda su presunti 'riscontri' delle dichiarazioni eteroaccusatorie, il giudice deve valutare se tali riscontri siano oggettivi e sufficienti o se richiedano acquisizione supplementare di prove: in caso di dubbi rilevanti occorre la rinnovazione
- La mancata e motivata spiegazione, da parte del giudice d'appello, del passaggio da una sentenza assolutoria a una condanna (soprattutto quando l'assoluzione è stata motivata sulla mancanza di riscontri individualizzanti) espone la decisione a censura per vizio di motivazione
- In presenza di violazione procedurale di questa natura la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, non sempre pronunciando d'ufficio una nuova decisione sostitutiva: è prioritario il ripristino della regolare istruttoria in grado di appello
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