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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12812/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva comunque confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato, concedendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti e rideterminando la pena. Il ricorso era affidato a un solo motivo: si denunciava il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che vi fosse divergenza tra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella risultante dagli atti e valorizzata nella decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che non vi è violazione del principio di correlazione quando la divergenza riguarda la sola data del commesso reato, purché dagli atti emerga chiaramente il momento di consumazione e l'imputato abbia avuto piena possibilità di difendersi e di conoscere la contestazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È la fattispecie base del reato per cui vi è stata condanna, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    È richiamato come aggravante contestata del reato patrimoniale oggetto di condanna.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    È richiamato come recidiva contestata nel giudizio di merito.

  • art. 516 c.p.p.

    È richiamato per escludere che una mera difformità descrittiva, non incidente sulla storicità del fatto e già nota all'imputato, integri una modifica dell'imputazione rilevante ai fini della restituzione degli atti al pubblico ministero.

Massime di principio

  • Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la divergenza tra imputazione e decisione riguarda solo la data del fatto, se dagli atti è comunque desumibile il tempo di consumazione del reato e l'imputato ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La mera correzione o rimodulazione della descrizione del fatto, senza incidenza sulla sua storicità e in coerenza con quanto già emerso dagli atti e conosciuto dall'imputato, non integra una modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo prospettato contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e risulta privo di specifica fondatezza in relazione al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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