Sentenza n. 7040/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 25/11/2025, CT-OMISSIS-, comunicato, mediante deposito nel giudizio n. R.G. -OMISSIS-, in data 26.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota difensiva della Prefettura depositata in un precedente giudizio, recante informazioni sull'inserimento del richiedente nell'elenco degli aspiranti all'accoglienza e sulla futura assegnazione a un CAS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota difensiva depositata dalla Prefettura nel precedente giudizio già instaurato contro il provvedimento del 25 novembre 2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di accesso alle misure di accoglienza. Ha sostenuto che la nota contenesse una nuova determinazione amministrativa lesiva, in quanto comunicava l'inserimento nell'elenco dei richiedenti accoglienza e la possibile assegnazione a un CAS, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla verifica dei requisiti. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha sentito le parti sulla definizione con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota impugnata è stata qualificata come memoria avente natura meramente difensiva e informativa, priva di autonoma efficacia provvedimentale. Essa si limitava a rappresentare, nel giudizio già pendente, la posizione dell'amministrazione circa l'inserimento del richiedente nell'elenco degli aspiranti all'accoglienza e la futura assegnazione a un CAS, senza esprimere una nuova volontà amministrativa e senza incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del ricorrente. L'eventuale contestazione avrebbe dovuto essere formulata mediante repliche nel precedente giudizio, non attraverso una nuova impugnazione. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre revocato l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifesta l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa avvertenza alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono condurre alla decisione.
d.P.R. 115/2002
È stato richiamato quale base normativa per la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Una memoria difensiva o informativa depositata dall'amministrazione in un giudizio pendente, che si limiti a illustrare fatti o la posizione già assunta senza esprimere una nuova volontà amministrativa, non costituisce un autonomo provvedimento impugnabile.
- La contestazione del contenuto di una memoria difensiva dell'amministrazione deve essere svolta nel giudizio nel quale essa è stata depositata, mediante le opportune repliche processuali, e non attraverso un autonomo ricorso di annullamento.
- La proponibilità dell'azione di annullamento presuppone l'esistenza di un atto amministrativo provvedimentale, idoneo a incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario; è inammissibile il ricorso diretto contro un atto privo di autonoma lesività e valore provvedimentale.
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