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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento a) della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020, protocollo in partenza n. 42998 del 15.09.2020, notificata a mezzo pec in data 15 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore 4 – Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Anno 2020. Autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento”, nei limiti dell'interesse della ricorrente così come specificati nel presente ricorso; b) della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020, mai notificata e richiamata nella predetta Determinazione; c) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202001505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di chiusura del procedimento relativo all'autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento, nonché delibera di giunta comunale richiamata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale di chiusura del procedimento relativo all'autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento, la deliberazione della Giunta comunale richiamata nella determinazione e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e applicando l'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta della ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe con riferimento alla trattazione della causa; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse e la decisione ha natura meramente formale, le spese possono essere compensate tra le parti, soprattutto se tale regolazione è richiesta dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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