Sentenza del 16/07/2019 n. 4322 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Risoluzione del contratto - Imposta di registro - Applicazione - Misura fissa - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alla risoluzione del contratto, escludendo l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro della risoluzione di un contratto. È stato sostenuto che la risoluzione rientri nell'ambito dell'art. 8, lettera e), della Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, come interpretato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 14 febbraio 2014. Di conseguenza, l'atto non deve essere assoggettato a imposta di registro proporzionale, ma a imposta in misura fissa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 8, lettera e), Parte prima della Tariffa
La risoluzione contrattuale rientra tra gli atti soggetti a imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale, nella fattispecie esaminata.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 14 febbraio 2014
La prassi dell'Agenzia delle Entrate è richiamata a sostegno dell'applicazione dell'imposta fissa agli atti di risoluzione contrattuale riconducibili alla disposizione tariffaria citata.
Massime di principio
- Quando un contratto viene risolto e la fattispecie è riconducibile all'art. 8, lettera e), della Parte prima della Tariffa al d.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa.
- La qualificazione giuridica dell'atto di risoluzione è decisiva: non è sufficiente considerare gli effetti economici dell'operazione, ma occorre verificare la sua riconducibilità alla specifica voce tariffaria.
- In situazioni analoghe, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2014 può costituire un orientamento interpretativo utile per sostenere l'applicazione dell'imposta fissa.
- L'esito concreto può dipendere dal contenuto dell'atto, dalla causa della risoluzione e dall'eventuale presenza di trasferimenti o prestazioni ulteriori che potrebbero richiedere una diversa qualificazione fiscale.
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