Sentenza n. 267/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, datato 03/05/2022, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 20.03.2023 a seguito di accesso agli atti effettuato dallo scrivente difensore, adottato all’esito dell’istanza ex art. 103, c. 1 D.L. 34/2020 – Prot. n. P-PV/L/N/2020/101055 che ne dispone il rigetto e di ogni altro atto prodromico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, per insufficienza del reddito del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva respinto l'istanza di emersione del rapporto di lavoro domestico, deducendo difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché non sarebbero state indicate adeguatamente le ragioni dell'insufficienza reddituale del datore di lavoro. Ha inoltre contestato il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo l'irragionevolezza della disciplina, anche in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente il rilascio del titolo quando la regolarizzazione è negata per difetto del requisito reddituale del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha applicato l'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, secondo cui, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro deve essere almeno pari a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito e a 27.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi; il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere al reddito anche se non conviventi. Poiché non era contestato che il datore appartenesse a un nucleo familiare composto da più persone e dagli atti non risultava un reddito almeno pari a 27.000 euro, il requisito ostativo è stato ritenuto insussistente. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva notificato il preavviso di rigetto, sottoponendo agli interessati la questione dell'insufficienza reddituale, senza che fosse prodotta documentazione idonea a superarla. Anche in giudizio il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova della disponibilità reddituale richiesta; l'onere di dimostrare i presupposti dell'emersione, compreso quello reddituale, gravava sulle parti coinvolte nel procedimento. La motivazione del diniego, mediante richiamo testuale al parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, è stata ritenuta sintetica ma sufficiente, in quanto esplicitava le ragioni fattuali e giuridiche ostative. È stata respinta anche la censura sul permesso per attesa occupazione: secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, tale titolo è previsto quando il rapporto di lavoro cessa dopo l'accertamento originario dei requisiti di emersione, non quando la regolarizzazione è negata perché quei requisiti, incluso quello reddituale, mancavano ab origine. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020
Disciplina la procedura speciale di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche nel lavoro domestico e nell'assistenza alla persona.
art. 103, comma 6, d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020
Costituisce la base normativa del decreto ministeriale che ha definito i requisiti della procedura di emersione.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare [...] il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Il requisito reddituale minimo è condizione per la regolarizzazione e, nel caso concreto, richiedeva la dimostrazione di almeno 27.000 euro annui.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disciplina ordinaria del permesso temporaneo per ricerca di una nuova attività lavorativa dopo la cessazione di un rapporto regolare.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro di ragionevolezza della disciplina, ma ritenuto non violato alla luce della specificità della procedura di emersione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro domestico, quando il nucleo familiare del datore di lavoro è composto da più soggetti conviventi, la regolarizzazione presuppone la dimostrazione di un reddito imponibile annuo non inferiore a 27.000 euro; il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
- Il requisito reddituale minimo del datore di lavoro nella procedura di emersione è legittimo perché mira a verificare l'effettiva capacità economica di sostenere il costo del lavoro, tutelare il lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo e prevenire rapporti di lavoro fittizi o domande strumentali alla regolarizzazione.
- L'onere di dimostrare in sede procedimentale la sussistenza dei presupposti dell'emersione, incluso il requisito reddituale del datore di lavoro, grava sulle parti coinvolte nella procedura; tale onere non è assolto dalla mera contestazione del diniego e richiede documentazione idonea, almeno accompagnata da un principio di prova anche in giudizio.
- È sufficiente la motivazione del diniego di emersione che, anche mediante richiamo al parere dell'Ispettorato competente, esponga in modo sintetico ma intelligibile il dato reddituale mancante e la relativa ragione ostativa, soprattutto quando la questione sia stata previamente comunicata con il preavviso di rigetto.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro regolarizzato cessi per fatti sopravvenuti, ma non quando la procedura di emersione sia negata perché mancavano ab origine i requisiti normativi della regolarizzazione, incluso il requisito reddituale del datore di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →