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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20419/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la condanna per la detenzione, all'interno della camera del carcere di Uta (13/01/2016), di coltelli e lame artigianali (quattro coltelli rudimentali e cinque lame ricavate da rasoi e coperchi di scatole) ritenuti idonei all'offesa alla persona, contravvenzione ex art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110. Albino deduce errori di valutazione e vizio di motivazione sostenendo che gli oggetti erano destinati al taglio dei cibi e che li aveva trovati già nella cella; contesta inoltre la valutazione delle deposizioni. William afferma che gli oggetti erano stati costruiti prima dell'assegnazione del fratello alla cella e deduce che il dubbio avrebbe imposto l'assoluzione ex art. 533 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Cagliari secondo cui gli oggetti, pur non essendo "armi proprie", sono armi improprie idonee all'offesa; ha richiamato la giurisprudenza che considera il carcere luogo chiuso dove la detenzione di tali strumenti integra la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975. La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova (vietata la rinnovata valutazione del fatto), ritenendo che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esclusione delle giustificazioni addotte (uso per il confezionamento dei pasti, presenza precedente degli oggetti). I ricorrenti restano condannati (in primo grado pena pecuniaria di 1.200 euro ciascuno) e condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    La Corte ha ritenuto che la detenzione, in carcere, di strumenti artigianali con caratteristiche di taglio integri la contravvenzione prevista dall'art. 4 in relazione alle cd. armi improprie quando, per tempo e luogo, siano idonee all'offesa.

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato dai ricorrenti quale norma che impone l'assoluzione in caso di dubbio; la Corte ha ritenuto che quel dubbio non sussistesse alla luce della valutazione di merito e che, dunque, l'assoluzione ex art. 533 non fosse dovuta.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha richiamato i limiti del gravame in cassazione per vizio di motivazione: il giudice di legittimità non può rinnovare la valutazione del fatto ma verifica l'adeguatezza delle ragioni articolate dal giudice di merito, e può censurare il travisamento della prova solo se il dato probatorio decisivo è stato omesso o utilizzato di fatto inesistente.

  • Decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per motivare lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta.

  • Regolamento dell'istituto penitenziario (normativa interna)

    Richiamato dalla Corte in quanto il regolamento carcerario vieta la detenzione di strumenti taglienti non autorizzati; la conoscenza del divieto è ritenuta pacifica in presenza di precedenti giudizi per fatti analoghi.

Massime di principio

  • In ambiente carcerario gli oggetti non concepiti come armi possono essere qualificati come "armi improprie" e la loro detenzione, se idonea ad offendere e priva di giustificato motivo, è sanzionabile ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975.
  • Il semplice ritrovamento di un oggetto nella cella non esclude la responsabilità: deve essere fornita una prova convincente e non meramente assertiva della destinazione legittima (es. uso esclusivo per cucinare).
  • Il giudice di legittimità è limitato nella riconsiderazione delle valutazioni di fatto e della prova: può censurare solo carenze motivazionali rilevanti o il travisamento della prova che riguardi dati decisivi.
  • La presenza di precedenti analoghi o la conoscenza del divieto (regolamento carcerario) può aggravare la posizione del detenuto e indebolire la tesi della buona fede/ignoranza.
  • In caso di dubbio ragionevole sull'idoneità offensiva o sulla titolarità/possesso non contestato in modo chiaro, va applicato il principio di favore dell'imputato (assoluzione); tuttavia tale dubbio deve risultare concreto alla luce delle risultanze processuali e non fondarsi su mere affermazioni non comprovate.

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