Cassazione Civile, Ordinanza n. 09828/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di restituzione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale (TIA), proposta in via monitoria da un utente del servizio nei confronti della società gestrice. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società; il Tribunale aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di avere raggiunto un accordo con la controparte. Il controricorrente ha depositato istanza di accettazione della rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo che essa, essendo stata accettata dalla controparte e risultando dalle produzioni in atti, determinasse l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma. Il giudizio si è quindi concluso con estinzione del processo di cassazione, senza pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata/comunicata secondo le forme richieste, produce l'estinzione del processo di cassazione; nella fattispecie la rinuncia è stata ritenuta idonea a definire il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti, ma deve essere portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori nei modi prescritti.
- Se la rinuncia al ricorso per cassazione è validamente effettuata, il processo si estingue ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; se invece manca la ritualità della comunicazione/notifica, la rinuncia può comunque valere come indice di sopravvenuto difetto di interesse e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è applicabile in via estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si estende alla rinuncia al ricorso.
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