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Sentenza

Sentenza n. 13444/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DM DEL 23/03/2020 DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202008450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale relativo al triennio 2014-2016

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 23 marzo 2020 con cui era stata respinta la sua istanza di naturalizzazione, in ragione della ritenuta carenza del requisito reddituale per il triennio 2014-2016, considerando la composizione del nucleo familiare. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha comunicato il riesame favorevole della posizione e ha predisposto, il 18 dicembre 2025, il decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana. L'Amministrazione ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, sostenendo che il riesame fosse stato determinato da nuovi elementi. Il ricorrente ha aderito alla definizione del giudizio, ma ha chiesto la rifusione delle spese, contestando la novità degli elementi e sostenendo che si trattasse della medesima documentazione già prodotta durante il procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della prospettata emanazione del provvedimento di naturalizzazione, che ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che il diniego originario fosse adeguatamente motivato sulla base della carenza del requisito reddituale nel triennio 2014-2016, secondo l'indirizzo consolidato per cui il requisito deve essere già maturato nel periodo antecedente la domanda di naturalizzazione e deve essere dimostrato mediante la dichiarazione dei redditi, ferma la rilevanza dei dati della banca dati Punto Fisco. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato il possesso del requisito reddituale, onere probatorio posto a suo carico ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il temperamento del metodo acquisitivo non risultava applicabile, poiché non era necessario compensare uno squilibrio nella disponibilità della documentazione tra parte privata e Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 64 c.p.a.

    Ciascuna parte deve fornire gli elementi probatori relativi ai fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni e, nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato il possesso del requisito reddituale contestato; il metodo acquisitivo opera soltanto per compensare lo squilibrio nella disponibilità del materiale documentale tra parte pubblica e privata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di annullamento di un diniego amministrativo, l'Amministrazione adotta o predispone un provvedimento favorevole idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Ai fini della naturalizzazione, il requisito reddituale deve essere già posseduto nel periodo antecedente alla presentazione della domanda e deve essere comprovato mediante la documentazione fiscale pertinente; i dati risultanti dalla banca dati Punto Fisco possono essere assunti come riferimento per la verifica amministrativa.
  • Nel processo amministrativo, la parte che deduce il possesso di un requisito posto a fondamento della propria pretesa deve fornire gli elementi probatori nella propria disponibilità. Il metodo acquisitivo non sostituisce l'onere probatorio della parte, ma opera soltanto per compensare un concreto squilibrio nella disponibilità del materiale documentale tra parte privata e pubblica amministrazione.
  • Nella regolazione delle spese dopo la dichiarazione di improcedibilità, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e compensare integralmente le spese quando, alla luce della fondatezza della controversia originaria, il diniego impugnato risultava adeguatamente motivato e il ricorrente non aveva provato il requisito controverso.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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