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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44861/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/03/2023 del Tribunale della Libertà di Palermo che aveva respinto l'istanza di riesame di Cicero Pietro avverso l'ordinanza del G.I.P. del 23/02/2023 che aveva disposto la custodia in carcere. I reati contestati erano tentata estorsione pluriaggravata e cessione di sostanza stupefacente (art. 73 comma IV DPR 309/90, capi nn. 13 e 17). Il difensore deduceva violazione degli artt. 606 lett. a) e b) c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 e 275‑bis c.p.p., sostenendo che il tribunale non aveva adeguatamente motivato il rifiuto di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con strumenti di controllo). Si richiamava il trasferimento dell'indagato in altra realtà territoriale, l'assenza di rischio di inquinamento probatorio e la produzione di contratto di locazione e contratto di lavoro a sostegno della richiesta di misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere proposto con motivi reiterativi. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse adeguatamente motivato il mantenimento della custodia cautelare, richiamando la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in relazione alla contestazione di reati di criminalità organizzata (art. 416‑bis c.p.). Il Tribunale aveva inoltre svalutato l'apporto documentale difensivo, richiamato la negatività della personalità dell'imputato desumibile da intercettazioni e osservato che gli arresti domiciliari con controlli non escluderebbero la possibilità di comunicazione con altri soggetti attivi negli stessi ambienti anche provenienti da altre aree. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. a) e b.)

    Il ricorso in Cassazione richiamava violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha rilevato che i motivi erano reiterativi e, perciò, inammissibili se formulati in modo reiterativo secondo il comma terzo.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma terzo)

    La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché le censure risultavano reiterative rispetto a precedenti deduzioni già valutate dal giudice di merito.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La contestazione di reato aggravato di tipo associativo ha determinato l'applicazione della presunzione relativa di pericolosità prevista per reati di criminalità organizzata, rendendo più rigorosa la verificazione delle condizioni per misure meno afflittive.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità prevista da questa disposizione nel contesto dei reati di criminalità organizzata, che il Tribunale ha ritenuto non superata dalla documentazione difensiva.

  • artt. 274, 275 e 275‑bis cod. proc. pen.

    Richiamati nel motivo di cassazione come norme rilevanti per la valutazione delle misure cautelari e della loro motivazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente svolto le valutazioni richieste da tali disposizioni.

  • art. 73 comma IV DPR 309/90

    Norma sostanziale richiamata per la contestata ipotesi di cessione di stupefacenti; la gravità del fatto ai fini cautelari è stata considerata insieme alla contestazione di associazione di tipo mafioso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso inammissibile.

  • art. 94 comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria previsti dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata per la riassunzione del motivo in Cassazione (norma tecnica procedurale per la formalizzazione del motivo), citata ai fini di sintesi del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Quando sono contestati reati riconducibili ad associazioni di tipo mafioso (art. 416‑bis), opera una presunzione relativa di pericolosità che rende più difficile ottenere misure cautelari meno afflittive; la difesa deve produrre elementi molto cogenti per superare tale presunzione.
  • Gli elementi di personalità desumibili da intercettazioni o da altri elementi investigativi possono significativamente influenzare la valutazione della misura cautelare: prove documentali ordinarie (es. contratti di locazione o lavoro) possono risultare insufficienti se contraddette da riscontri investigativi.
  • La mera produzione di documentazione attestante trasferimento o legami lavorativi non è di per sé idonea a escludere il rischio di inquinamento probatorio o di continuazione della attività delinquenziale; è necessario dimostrare concretamente l'assenza dei presupposti di pericolosità.
  • I motivi di impugnazione già esaminati e ritenuti inidonei dal giudice di merito, se riproposti senza nuovi elementi, possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione per reiterazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; quindi va valutata anche la rischiosità processuale di impugnazioni basate su censure ripetitive.

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