Cassazione Penale, Sentenza n. 39753/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la convalida del sequestro preventivo di un anello d'oro rinvenuto nella disponibilità di Scandamarro Emanuela, contestandone la qualificazione quale provento di riciclaggio. Denunciano: mancata individuazione del delitto presupposto del reato di riciclaggio e carenza di motivazione (artt. 321, 125 c.p.p., 648-bis c.p.); inutilizzabilità dei dati estrapolati dal telefono di Lozito per violazione delle garanzie ex art. 360 c.p.p.; e difetto di valutazione circa la possibile coincidenza tra riciclaggio e intestazione fittizia in relazione alla clausola di riserva (art. 512-bis e 648-bis c.p.). Inoltre alcuni ricorrenti non avrebbero interesse diretto al riesame dell'anello.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato l'ordinanza impugnata, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto che: il Tribunale abbia fornito motivazione articolata e sufficiente sull'esistenza di gravi indizi circa un delitto contro il patrimonio (fatto presupposto) e sugli acquisti di beni di pregio effettuati dagli indagati; la censura sull'utilizzabilità dei messaggi non era stata sollevata per tempo nel riesame e, comunque, la contestazione riferita all'art. 360 c.p.p. era infondata perché i messaggi WhatsApp rientrano nella categoria della corrispondenza e sono soggetti alle regole dell'art. 254 c.p.p., salvo che abbiano perso attualità trasformandosi in documenti storici; altri motivi non emersi in sede di memoria non potevano essere dedotti in questa sede; infine alcuni appellanti non avevano interesse diretto al recupero dell'anello e quindi legittimazione ad impugnare.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti del riesame; la Corte ricorda che l'impugnazione sulle misure reali è consentita per questioni di diritto e non per vizio di motivazione.
art. 125 cod. proc. pen. comma 3
Richiamato dai ricorrenti per contestare la motivazione; la Corte afferma che la valutazione del fumus per misure reali richiede motivazione ma non gravi indizi di colpevolezza come per misure personali.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio: la Corte ritiene che il Tribunale abbia fornito elementi indiziari idonei a ricondurre l'anello a proventi del delitto presupposto.
art. 360 cod. proc. pen.
Norma sugli accertamenti irripetibili; la Corte osserva che l'acquisizione dei messaggi WhatsApp non rientra nella tutela specifica di questa norma e che la doglianza non era stata tempestivamente proposta.
art. 512-bis cod. pen.
Norma sull'intestazione fittizia: invocata dai ricorrenti per sostenere incompatibilità con la contestazione di riciclaggio; la Corte ha ritenuto la censura generica e non pertinente rispetto all'oggetto del sequestro (l'anello).
art. 254 cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza citata: l'acquisizione della corrispondenza (compresi messaggi istantanei se ancora attuali come corrispondenza) deve rispettare le forme previste per il sequestro della corrispondenza, salvo che i messaggi abbiano perso attualità e siano divenuti documenti storici.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024 (Rv. 286467 - 01)
La Corte ricorda l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp, e in generale la corrispondenza elettronica, preservano natura di corrispondenza e la loro acquisizione è soggetta alle garanzie di cui all'art. 254 c.p.p., salvo trasformazione in documenti storici.
Massime di principio
- Il ricorso avverso misure cautelari reali è ammissibile principalmente per questioni di diritto; i vizi di motivazione sono difficilmente sindacabili se il giudice ha fornito motivazione articolata.
- Per il sequestro preventivo di beni ritenuti provento di reato è sufficiente il fumus commissi delicti e non la prova piena: la valutazione può fondarsi su gravi indizi e su elementi indiziari circa acquisti successivi con proventi illeciti.
- Le doglianze riguardanti la utilizzabilità di materiali probatori devono essere tempestivamente dedotte nelle forme processuali previste; questioni non sollevate in sede di riesame non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
- I messaggi WhatsApp e altra corrispondenza elettronica sono generalmente considerati forme di corrispondenza e la loro acquisizione richiede il rispetto delle garanzie previste per la corrispondenza (art. 254 c.p.p.), salvo che abbiano perso attualità diventando documenti storici.
- Solo chi ha interesse diretto al recupero del bene (possibilità di ottenere la restituzione) ha legittimazione ad impugnare un provvedimento di sequestro; ricorrenti non interessati possono essere dichiarati inammissibili.
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