Cassazione Civile, Ordinanza n. 12210/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Ha inoltre rilevato che, essendo la rinuncia legittima e concordata anche quanto alle spese, non era necessaria alcuna pronuncia sulle spese del giudizio. Ha poi affermato l'inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in presenza di rinuncia ritualmente accettata.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Perugia, affidandosi a due motivi non riportati nel testo. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la banca e i controricorrenti hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rispettivamente al ricorso e al controricorso, dando atto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e della conseguente sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti della rinuncia e l'accettazione reciproca, ritenendo il procedimento idoneo a determinare l'estinzione integrale del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso e al controricorso, se ritualmente dichiarata e accettata, è idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia validamente perfezionata determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia legittimamente intervenuta.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo, ritenuta comunque inapplicabile nel caso di specie.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando le parti concordano anche la compensazione integrale delle spese, la Corte può prendere atto dell'accordo senza provvedere sulle spese processuali.
- L'inapplicabilità dell'ulteriore contributo unificato consegue all'estinzione del giudizio per rinuncia validamente perfezionata.
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