Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12210/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Ha inoltre rilevato che, essendo la rinuncia legittima e concordata anche quanto alle spese, non era necessaria alcuna pronuncia sulle spese del giudizio. Ha poi affermato l'inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in presenza di rinuncia ritualmente accettata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Perugia, affidandosi a due motivi non riportati nel testo. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la banca e i controricorrenti hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rispettivamente al ricorso e al controricorso, dando atto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e della conseguente sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti della rinuncia e l'accettazione reciproca, ritenendo il procedimento idoneo a determinare l'estinzione integrale del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e al controricorso, se ritualmente dichiarata e accettata, è idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia validamente perfezionata determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia legittimamente intervenuta.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo, ritenuta comunque inapplicabile nel caso di specie.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando le parti concordano anche la compensazione integrale delle spese, la Corte può prendere atto dell'accordo senza provvedere sulle spese processuali.
  • L'inapplicabilità dell'ulteriore contributo unificato consegue all'estinzione del giudizio per rinuncia validamente perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.