Cassazione Penale, Ordinanza n. 18201/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Con unico motivo il difensore ha denunciato vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La Corte ha però rilevato che il motivo era anche aspecifico e, soprattutto, non deducibile in sede di legittimità contro una sentenza di concordato in appello, poiché l'accordo sulle questioni concordate comporta rinuncia a proporre ulteriori doglianze, salvo il caso di pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente avesse rinunciato a dedurre in cassazione motivi diversi da quelli concordati, con la sola eccezione della pena illegale, evenienza non dedotta nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di concordato in appello implica l'accordo delle parti sui punti concordati e determina la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, anche su questioni rilevabili d'ufficio, salvo l'eccezione della pena illegale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, i motivi di ricorso estranei ai punti concordati sono inammissibili, poiché l'accordo tra le parti comporta rinuncia alle ulteriori censure.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione si estende anche a doglianze che attengano a questioni rilevabili d'ufficio, quando la sentenza impugnata sia stata pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso della pena illegale.
- La deduzione del vizio di motivazione deve comunque essere specifica; la sua aspecificità rafforza la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso investa una sentenza di concordato in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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