Sentenza n. 857/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Padova, Sezione lavoro, con sentenza del 17 gennaio 2025, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente euro 2.000,00. La sentenza non era stata impugnata, era quindi passata in giudicato, ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 21 gennaio 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’assenza di un effettivo accredito, non potendo la sola predisposizione della procedura informatica equivalere all’adempimento dell’obbligo giudizialmente imposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario rientri tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non ha provato l’effettivo pagamento o accredito della somma dovuta, la mera predisposizione della procedura informatica non è stata considerata prova dell’esatto adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare sul portafoglio Carta docente del ricorrente euro 2.000,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta docente, alle quali il Ministero avrebbe dovuto conformarsi in esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva è stato ritenuto presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione specifici obblighi di conformazione, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, nei casi previsti, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L’amministrazione deve provare l’effettivo e completo adempimento del giudicato; la mera predisposizione di una procedura informatica diretta all’accredito di somme non dimostra, di per sé, l’avvenuto pagamento o accredito.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari in luogo dell’amministrazione inadempiente.
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