Sentenza n. 2569/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5367/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'anno scolastico 2023/2024, mediante emissione del relativo buono elettronico dell'importo di 500 euro, oltre interessi dalla domanda all'effettiva attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato né aveva fornito prova dell'esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione da parte del Ministero, costituitosi con una mera difesa formale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e obbligo di assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni pubbliche, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui il giudicato ha fatto rinvio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato validamente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio, priva di prova dell'adempimento, non è sufficiente a escludere l'inottemperanza.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore mancato adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può comprendere anche l'attribuzione delle utilità specificamente riconosciute dal giudicato e dei relativi accessori, secondo quanto stabilito nel titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →