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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34838/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di 109 colli contenenti materiale elettronico sequestrato il 27.9.2024 e poi oggetto di provvedimento cautelare: la ricorrente deduceva l'illegittimità del sequestro probatorio per violazione della delega alla polizia giudiziaria e la mancanza del nesso di pertinenzialità dei beni rispetto al reato; contestava inoltre l'uso del sequestro come confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica senza aver dimostrato che essa fosse mero schermo della persona fisica indicata come autore del reato. La Digitaltech sosteneva altresì che il Tribunale avesse confuso diversi provvedimenti di sequestro e che l'appello dovesse poter valutare sia questioni riguardanti la fase genetica del sequestro sia questioni relative alla modalità esecutiva (beni di qualità diversa da quelli indicati dal PM).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Foggia in diversa composizione. La Corte ha rilevato l'erroneo assunto del Tribunale secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di riesame precluderebbe la possibilità di contestare l'insussistenza originaria dei presupposti cautelari; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale omissione non impedisce la richiesta di revoca per carenza originaria dei presupposti. Inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale dell'appello cautelare avrebbe dovuto esaminare almeno il profilo (non genetico) relativo all'esecuzione del sequestro, cioè l'asserita difformità dei beni sequestrati rispetto a quelli individuati dall'istanza del PM. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 74/2000, art. 3

    Riferito dalla ricorrente come norma connessa al fatto-reato posto alla base delle misure (violazioni fiscali) per sostenere la diversità dei provvedimenti di sequestro; la Corte non risolve nel merito la presunta violazione ma prende atto che la questione circa quale provvedimento gravasse su quale soggetto è rilevante per l'esame del gravame.

  • art. 649 c.p.p.

    Il Tribunale aveva richiamato un principio analogo all'art. 649 c.p.p. in tema di effetto del giudicato cautelare; la Corte di Cassazione ha precisato che, nonostante il principio del giudicato cautelare, la mancata proposizione dell'istanza di riesame non preclude la revisione della legittimità originaria della misura cautelare quando venga sollevata la carenza dei presupposti.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 ottobre 2018, n. 42601; Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 gennaio 2017, n. 3838

    Richiamate come precedenti che stabiliscono il principio secondo cui l'omessa proposizione della richiesta di riesame non impedisce all'interessato di chiedere la revoca della misura cautelare per insussistenza originaria dei presupposti; la Corte le utilizza per annullare la decisione che aveva escluso l'esame di tali censure.

Massime di principio

  • La mancata presentazione dell'istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro preventivo non impedisce all'interessato di chiedere la revoca della misura o di impugnare l'ordinanza di rigetto della restituzione per ragioni che concernono l'insussistenza originaria dei presupposti cautelari.
  • L'appello cautelare deve essere valutato anche in relazione a censure che riguardano la modalità esecutiva del sequestro (es. i beni effettivamente sequestrati sono diversi per qualità o natura rispetto a quelli richiesti dal PM); tali profili non possono essere automaticamente esclusi dall'esame per effetto di un presunto 'giudicato cautelare'.
  • La confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica richiede, già nella fase cautelare, un apprezzamento almeno preliminare della capacità della società di essere un mero schermo: la misura non può essere assunta senza elementi che consentano di ritenere, anche soltanto in termini cautelari, tale situazione.
  • È necessario distinguere tra censure riguardanti i 'fatti genetici' che giustificano l'adozione della misura cautelare e censure relative alla sua esecuzione pratica; entrambe possono essere rilevanti in sede di revoca o appello cautelare e devono essere valutate dal giudice.

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