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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02441/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente, con contestuale adesione del lavoratore controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. È stata quindi chiusa la controversia senza esame nel merito dei motivi di ricorso; quanto alle spese, le parti avevano chiesto la compensazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del lavoratore, di clausole del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale che escludevano dal computo dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'intero periodo svolto in apprendistato. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità di tali clausole e riconosciuto al lavoratore il diritto all'integrale computo dell'anzianità maturata durante l'apprendistato, con condanna della società al pagamento delle differenze economiche. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina imperativa dell'art. 19 L. n. 25/1955 e non derogabile dalla contrattazione collettiva. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) sostenendo l'inapplicabilità della L. n. 25/1955 agli apprendistati professionalizzanti regolati dal D.Lgs. n. 276/2003; 2) deducendo la incompatibilità tra la disciplina del recesso nel nuovo apprendistato e il riconoscimento dell'anzianità; 3) contestando l'interpretazione delle espressioni "considerare utile" e "computare", per affermare che la contrattazione collettiva potesse graduare solo parzialmente il periodo utile; 4) denunciando l'erroneo richiamo alla direttiva UE 2000/78 sulla discriminazione indiretta per età. Tuttavia, in Cassazione la società ha poi rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione del controricorrente e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia, se ritualmente formulata e accettata/aderita nei termini indicati, comporta l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 25 del 1955, art. 19

    nel percorso motivazionale della sentenza di merito era stata ritenuta norma imperativa che impone il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57

    la ricorrente li invocava per sostenere l'autonomia del nuovo apprendistato professionalizzante e la non applicabilità della previgente disciplina; tale questione non è stata decisa nel merito per intervenuta rinuncia.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3

    richiamato nei gradi di merito come norma di continuità della disciplina previgente in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)

    invocato dalla ricorrente per sostenere una disciplina diversa del recesso e, indirettamente, dell'anzianità; questione non esaminata nel merito.

  • L. n. 196 del 1997, art. 16

    nel ragionamento dei giudici di merito non aveva abrogato l'art. 19 L. n. 25/1955, incidendo solo su altri articoli del testo normativo.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla ricorrente per la corretta interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni sul computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità.

  • Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2

    richiamata dalla ricorrente per escludere una discriminazione indiretta per età; la questione resta assorbita dall'estinzione.

  • art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006

    secondo la sentenza di merito era nullo nella parte in cui non computava l'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

  • art. 18.11 CCNL Attività ferroviarie 16 aprile 2003

    secondo la sentenza di merito era nullo nella parte in cui escludeva il computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta e accompagnata dall'adesione della controparte nei termini considerati dalla Corte, determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di scrutinare i motivi dedotti.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non si pronuncia sul merito delle questioni sostanziali o interpretative sollevate con i motivi di impugnazione.
  • Quando il giudizio di merito abbia dichiarato nulle clausole collettive che escludono il computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio, la controversia può coinvolgere il rapporto tra disciplina legale imperativa e autonomia collettiva; tuttavia tale profilo resta irrilevante se il ricorso viene estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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