Cassazione Penale, Sentenza n. 11789/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza d'appello per mancata "motivazione rafforzata": la Corte d'appello aveva riformato l'assoluzione di primo grado dichiarando Casella responsabile di ricettazione senza aver adeguatamente confrontato e confutato la valutazione probatoria del primo giudice, in particolare quanto alla mancata verifica della coincidenza temporale tra le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e gli orari dei registratori di cassa utilizzati per l'incasso dei "gratta e vinci" oggetto di furto; il ricorrente sosteneva che la decisione d'appello si basasse su una mera ipotesi non dimostrata e non avesse spiegato perché la prova prodotta in primo grado fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello che riforma una decisione di primo grado deve motivare in modo rafforzato, ma ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la diversa valutazione: ha osservato l'elemento probatorio consistente nelle immagini che ritraevano l'imputato in due esercizi dove erano stati cambiati i biglietti e l'assenza di una spiegazione alternativa fornita dall'imputato, ritenendo tale valutazione plausibile. La Cassazione ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riesame integrale del merito e delle valutazioni probatorie) e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 4 n. 24439 del 16/06/2021 (Frigerio)
Principio secondo cui il giudice d'appello che riforma la decisione di primo grado deve fornire una motivazione rafforzata e dare puntuale ragione delle difformi conclusioni.
Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Stabilisce l'obbligo dell'appello, in caso di totale riforma, di delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado.
Principio di limitazione del sindacato di legittimità
La Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie; interviene solo se è viziato il percorso giustificativo o la motivazione.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di primo grado è richiesto un livello di motivazione rafforzata: deve indicare le linee del proprio ragionamento e confutare espressamente i punti fondamentali della decisione impugnata.
- La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità, non può riesaminare il merito né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; può censurare solo vizi di motivazione o errori di diritto.
- Se il ricorrente non propone spiegazioni alternative concrete rispetto ai fatti ritenuti probatori dal giudice d'appello, quest'ultimo può legittimamente fondare la condanna anche su valutazioni logiche e indiziari, purché adeguatamente motivate.
- Per contestare efficacemente una riforma d'appello in Cassazione occorre dimostrare specifiche carenze motivazionali nell'atto di appello o nell'elaborazione probatoria dell'appello, non limitandosi a una diversa plausibilità o lettura alternativa dei fatti.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dunque valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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