Cassazione Penale, Sentenza n. 48262/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ravenna (art. 530, comma 2, c.p.p.) sostenendo che il giudice, pur ritenendo implicitamente necessario un accertamento tecnico chimico‑tossicologico sulla natura delle sostanze sequestrate, non ha disposto tale accertamento ex officio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e non ha fornito alcuna motivazione sul mancato esercizio di tale potere‑dovere; per questo si deduce violazione di legge e vizio nella decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale, acquisito il fascicolo d'indagine senza narcotest né altro accertamento sulla natura delle sostanze, si è limitato ad annotare l'assenza di prove senza esercitare i poteri di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. e senza motivare il mancato utilizzo di tali poteri. Per questo ha dichiarato la sentenza nulla e l'ha annullata, rinviando il giudizio alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo processo.
Norme richiamate
art. 507 c.p.p.
Potere del giudice di disporre d'ufficio accertamenti tecnici se necessari ai fini dell'accertamento dei fatti
Il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, accertamenti tecnici quando sono indispensabili per la decisione; l'inerzia nel disporli, senza motivazione, costituisce vizio che può determinare la nullità della sentenza
art. 530, comma 2, c.p.p.
Assoluzione perche il fatto non sussiste
Non può essere adottata una formula di assoluzione perche il fatto non sussiste quando l'assenza di prova dipende dall'omesso esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice; il giudice deve prima integrare le prove necessarie
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato
Norma sostanziale richiamata come riferimento per l'imputazione di concorso nella detenzione e nel fine di cessione delle sostanze sequestrate
art. 73, comma 1‑bis, d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
Costituisce la norma sostanziale contestata agli imputati qualora la natura delle sostanze sequestrate risulti stupefacente
Giurisprudenza (Sez.1, Sent. n. 29490/2013)
Precedente citato nel passaggio motivazionale
Conferma il principio che il giudice deve spiegare il motivo del mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; l'omessa integrazione probatoria indispensabile alla decisione è vizio rilevante
Massime di principio
- Quando la determinazione della natura di una cosa è essenziale per la decisione penale (es. sostanza sequestrata), il giudice deve disporre, anche d'ufficio, i necessari accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; l'inerzia non può giustificare un'assoluzione perche il fatto non sussiste
- L'assenza di mezzi probatori forniti dalle parti non solleva il giudice dall'obbligo di integrare la prova se gli elementi emersi rendono necessario un accertamento tecnico per decidere
- Se il giudice omette gli accertamenti indispensabili senza motivare, la sentenza è esposta a vizio di nullità e può essere annullata in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio
- Per la parte che ritiene necessaria una prova tecnica è prudente chiederla espressamente, ma in ogni caso l'ufficio del giudice può e deve intervenire d'ufficio quando l'accertamento è indispensabile
- Gli elementi empirici (aspetto esteriore, confezionamento, pluralità) possono essere indizi rilevanti ma, se la prova tecnica è decisiva per accertare la presenza di principi attivi, tali indizi da soli non sono sufficienti a fondare una condanna o a giustificare l'assoluzione per insussistenza del fatto senza ulteriore verifica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →