Cassazione Civile, Ordinanza n. 28063/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società in liquidazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la decisione nella parte in cui avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 8 della legge n. 44 del 2012 sul rilievo che, dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, era stata proposta azione penale; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione contraddittoria, illogica e quindi nulla.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva posto a base della decisione una ratio decidendi processuale autonoma e decisiva, cioè l’inammissibilità dell’appello per mancanza di censure specifiche alla sentenza di primo grado, espressamente indicata anche nel dispositivo. Le ulteriori argomentazioni sul merito erano state svolte solo in via superflua e non assumevano autonoma efficacia decisoria. Poiché la società ricorrente aveva censurato soltanto tali argomentazioni di merito e non l’effettiva ratio dell’inammissibilità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
ai sensi dell'art. 380 bis cpc
la causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione semplificata
art. 132 c.p.c.
violazione dell'art132 cpc per motivazione contraddittoria ed illogica e quindi nulla
richiamato dal ricorrente come parametro di nullità della motivazione, ma la censura è stata ritenuta irrilevante perché non investiva la ratio decidendi
art. 8 legge 44/2012
inapplicabilità dell'art 8 legge 44/2012
oggetto del primo motivo di ricorso, ma la questione non è stata scrutinata nel merito per difetto di impugnazione della ratio processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
serve come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
IRES
imposta oggetto dell’avviso di accertamento
IVA
imposta oggetto dell’avviso di accertamento
IRAP
imposta oggetto dell’avviso di accertamento
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura l’unica ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata.
- Le doglianze rivolte a motivazioni meramente aggiuntive o superflue non possono fondare l’impugnazione quando la decisione si regge su una diversa e autonoma ragione processuale.
- Quando la sentenza d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi, il ricorrente deve investire proprio tale statuizione, altrimenti le censure sul merito restano prive di decisività.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza della parte ricorrente e legittima la condanna alle spese nonché, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.
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