Cassazione Penale, Sentenza n. 43844/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la possibilità di esecuzione della pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) applicata con patteggiamento, sulla base di informazioni della polizia giudiziaria circa l'applicazione nei confronti del condannato di una misura di prevenzione (sorveglianza speciale) dal Tribunale di Roma; dedotte violazioni di norme processuali (artt. 56-bis, 58, 59 legge n. 689/1981 riformulate dal d.lgs. 150/2022, art. 648 c.p.p.) e carenza di motivazione, oltre a censura circa la possibilità del giudice di revocare un accordo ex art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti: ha ritenuto che la disciplina prevista per il processo ordinario (in particolare l'obbligo informativo dell'art.545-bis, comma 1 c.p.p.) non si applica al procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma ha comunque affermato che il giudice chiamato ad approvare una pena sostitutiva nell'ambito del rito speciale doveva esercitare i poteri officiosi di cui all'art.545-bis, comma 2 c.p.p. per determinare obblighi e prescrizioni. Ne consegue che, una volta ammessa la pena sostitutiva con sentenza irrevocabile ex art.444 c.p.p., la revoca può intervenire solo per violazione delle prescrizioni assegnate (artt. 66 e 72 legge n.689/1981). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la Corte ha disposto gli adempimenti necessari affinchè il giudice competente individui le prescrizioni connesse all'esecuzione della pena sostitutiva; non può assumersi la revoca automatica per la sopravvenuta misura di prevenzione senza che siano verificate le concrete prescrizioni o la loro impossibilità di esecuzione.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 56-bis, 58, 59)
La Corte chiarisce che l'art.58 (divieto di concessione della pena sostitutiva in presenza di misura di sicurezza) va interpretato alla luce del rito: la norma si applica alla materia delle misure di sicurezza ma non determina automaticamente l'impossibilità di applicare la pena sostitutiva pattuita; la revoca è rimessa alle regole sugli obblighi e prescrizioni e alla loro violazione (artt.66 e 72)
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha introdotto art.545-bis c.p.p. e altre norme)
L'art.545-bis comma 1 (obbligo di avviso nelle udienze del giudizio ordinario) non è applicabile al procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); tuttavia l'art.545-bis comma 2 investe il giudice del potere ufficioso di determinare modalità, obblighi e prescrizioni quando la pena sostitutiva è oggetto dell'accordo
codice di procedura penale (art. 444, art. 447, art. 448, art. 545-bis, art. 648)
Il rito speciale di applicazione della pena su richiesta (art.444 e ss.) ha una disciplina autonoma: la scelta della pena e della eventuale sostituzione è frutto dell'accordo delle parti; il giudice, nell'ammettere la pena sostitutiva, deve esercitare i poteri officiosi previsti dall'art.545-bis comma 2 per determinare obblighi e prescrizioni; l'art.648 è richiamato nelle doglianze di violazione normativa processuale
codice penale (art. 133)
Riferimento sistematico: nel giudizio ordinario il giudice determina la pena secondo i criteri dell'art.133 c.p., mentre nel patteggiamento la pena è concordata dalle parti entro limiti di legge
legge n. 689/1981 (art. 61, artt. 66 e 72)
Art.61: efficacia e irrevocabilità della sostituzione già decisa; artt.66 e 72: la revoca della pena sostitutiva è ammissibile solo in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli al condannato
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) la decisione sulla concessione e sulla tipologia della pena sostitutiva è sostanzialmente rimessa all'accordo delle parti e, una volta ammessa con sentenza irrevocabile, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione se non dopo accertata e motivata violazione delle prescrizioni assegnate.
- Le norme introdotte dal d.lgs.150/2022 (art.545-bis c.p.p.) distinguono l'obbligo informativo del giudizio ordinario dal procedimento speciale: l'obbligo di avviso previsto per il giudizio ordinario non si applica necessariamente al patteggiamento, ma il giudice che approva una sostituzione deve comunque determinare obblighi e prescrizioni (poteri officiosi).
- La sopravvenienza di una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) non comporta automaticamente la revoca della pena sostitutiva concordata: occorre verificare se l'esecuzione della pena e le prescrizioni sono concretamente incompatibili con la misura di prevenzione o se la loro violazione sussiste.
- Il giudice non può basare una revoca su mere comunicazioni informali della polizia giudiziaria senza adottare o avere negli atti il provvedimento formale (misura di prevenzione) o senza adeguata motivazione e verifica; è necessario che ogni intervento limitativo sia adeguatamente documentato e motivato.
- In situazioni analoghe, la prassi corretta è che, all'atto dell'ammissione della pena sostitutiva, il giudice determini chiaramente le prescrizioni esecutive e, se sussiste una misura sovrapposta che ne impedisca l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione valuti l'eventuale sospensione o le modifiche necessarie piuttosto che procedere a revoca automatica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43708/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2024 del 29/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →