Cassazione Civile, Ordinanza n. 00152/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha variato la categoria di un immobile di proprietà di una società agricola sito in Sicilia, riclassificandolo da D/10 a D/8. La società ha impugnato l'atto sostenendo che l'immobile fosse destinato ad attività agrituristica e quindi dovesse restare in categoria D/10 come fabbricato rurale strumentale. In appello la C.T.R. ha confermato la legittimità della variazione, ritenendo che l'Ufficio avesse correttamente accertato la natura turistico-balneare della struttura, la mancanza di ulteriori immobili strumentali alla coltivazione del fondo e l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul difetto di competenza dell'Agenzia del territorio a valutare i presupposti dell'attività agrituristica e sulla ripartizione dell'onere probatorio; 2) violazione del D.M. 701/1994, assumendo che l'Ufficio non potesse discostarsi dall'accertamento dei requisiti agrituristici compiuto dagli organi competenti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere della prova in ordine alla prevalenza dell'attività agricola; 4) violazione della L. n. 96/2006 e della normativa regionale siciliana sull'agriturismo; 5) vizio di motivazione apparente o insufficiente ex art. 111 Cost. e art. 36 d.lgs. 546/1992 per mancata spiegazione dell'inidoneità della documentazione prodotta. La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che la verifica della ruralità ai fini catastali spetti all'Ufficio finanziario e che non vi sia stata inversione dell'onere della prova, ma ha accolto il quarto e il quinto motivo: la C.T.R. aveva trascurato che, ai fini del classamento, rileva la connessione della costruzione con l'attività agricola e non un mero criterio di prevalenza astratta tra attività agricola e agrituristica; le unità abitative destinate a ricezione e ospitalità in un'azienda agricola possono essere classificate D/10 se rispettano i parametri di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha rigettato i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto e il quinto, cassando la sentenza della C.T.R. della Sicilia e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché rivaluti la controversia alla luce del principio per cui le costruzioni destinate all'agriturismo, se strumentali e connesse all'attività agricola ai sensi della normativa richiamata, possono mantenere la classificazione catastale D/10. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di appello ha sostanzialmente deciso tutte le questioni dedotte, anche implicitamente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazione di legge sostanziale.
D.M. n. 701/1994
Non impedisce all'Ufficio di verificare i requisiti di ruralità e di accertare il classamento catastale secondo la normativa vigente.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando valuta erroneamente le prove. Nel caso concreto la C.T.R. non ha invertito l'onere, ma ha ritenuto provata dall'Ufficio la non prevalenza dell'attività agricola.
art. 4 della legge n. 96/2006
È richiamato per la disciplina dell'attività agrituristica e della connessione con l'attività agricola; la Corte osserva che la C.T.R. non ha correttamente applicato tale quadro normativo.
art. 4 della l.r. Sicilia n. 3/2010
Stabilisce criteri e limiti dell'attività agrituristica, imponendo il rapporto di connessione con l'attività agricola; la Corte rileva che il giudice di merito ha trascurato il rilievo della connessione ai fini catastali.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
È richiamato per l'obbligo di motivazione della decisione tributaria.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 1, comma 5
Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vanno censite nella categoria D/10 se non sono facilmente convertibili ad altra destinazione senza radicali trasformazioni.
d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis
Ai fini fiscali riconosce il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, includendo espressamente quelle destinate all'agriturismo secondo la L. 96/2006.
art. 2135 c.c.
La nozione di imprenditore agricolo comprende anche le attività connesse, tra cui la ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
L. 20 febbraio 2006, n. 96
Definisce l'attività agrituristica come attività di ricezione e ospitalità esercitata dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con le attività agricole.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione catastale dei fabbricati rurali, la competenza a verificare i requisiti di ruralità spetta all'Ufficio finanziario, che non è vincolato dalle valutazioni di altre autorità amministrative quando procede all'accertamento catastale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; se invece il giudice ritiene che una parte abbia o non abbia assolto l'onere sulla base delle prove raccolte, si discute di valutazione delle prove e non di violazione della norma sull'onere della prova.
- Le costruzioni destinate all'agriturismo possono conservare il classamento D/10 quando siano strumentali e connesse all'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e della normativa speciale, senza che sia necessario un autonomo accertamento di prevalenza dell'attività agricola inteso in modo astratto e isolato dal requisito di connessione.
- Nel giudizio sul classamento di immobili utilizzati per ospitalità agrituristica, il giudice di merito deve valutare in concreto la documentazione e le allegazioni sul rapporto di connessione con l'azienda agricola; una motivazione che si limiti a qualificare la struttura come turistico-balneare senza misurarsi con i parametri normativi sulla ruralità può essere censurata in cassazione.
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