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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30351 - Corte di Cassazione

IVA - Presunzioni - Fatture per operazioni inesistenti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2005, contestando il recupero di IRES, IRAP e IVA nei confronti della società e di IRPEF nei confronti dei soci. Sostenevano che le fatture emesse dalla Edil 2000 riflettessero operazioni effettivamente eseguite, che gli elementi dell'Ufficio non fossero presunzioni gravi, precise e concordanti, che fosse stato violato il divieto di doppia presunzione e che, al più, si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi. Contestavano inoltre la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento. L'Ufficio aveva fornito presunzioni semplici gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni: la Edil 2000 risultava priva di adeguata struttura organizzativa, dipendenti e beni strumentali e non aveva adempiuto agli obblighi fiscali dal 1999. È stato quindi trasferito sui contribuenti l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni, prova ritenuta insufficiente. La fattura, la regolarità contabile e i pagamenti non sono stati considerati decisivi. I costi sono stati ritenuti non deducibili e ai soci è stata applicata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non essendo stata fornita prova del reinvestimento, dell'accantonamento o dell'assenza di disponibilità finanziaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    Gli indizi possono costituire prova completa, anche esclusiva, se presentano gravità, precisione e concordanza. La gravità esprime un'elevata probabilità dell'inferenza, la precisione l'orientamento verso uno specifico fatto e la concordanza la coerenza con gli altri elementi probatori.

  • Codice civile, art. 2697

    L'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria; una volta fornita una presunzione qualificata sull'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente la rettifica del reddito sulla base di elementi presuntivi validi, inclusi quelli idonei a dimostrare l'inesistenza dei costi o delle operazioni fatturate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    Consente l'accertamento IVA mediante elementi presuntivi idonei a dimostrare che le operazioni indicate in fattura non sono state effettuate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    La fattura è normalmente idonea a rappresentare il costo e costituisce titolo per la detrazione IVA, ma perde efficacia quando l'Amministrazione dimostra, anche presuntivamente, l'inesistenza dell'operazione.

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8

    La disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si applica quando il giudice accerta l'inesistenza oggettiva dell'operazione, poiché il costo non è stato realmente sostenuto.

  • Codice di procedura civile, art. 335

    Impone la riunione delle impugnazioni proposte contro lo stesso provvedimento e consente il coordinamento processuale di controversie connesse.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi concreti e convergenti, anche presuntivi, che dimostrino che la prestazione non è stata eseguita da alcuno.
  • L'assenza di dipendenti, beni strumentali, struttura organizzativa e adempimenti fiscali del fornitore può costituire, insieme ad altri elementi, una presunzione grave, precisa e concordante di società cartiera.
  • Una volta superata la soglia probatoria dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione con elementi sostanziali; non bastano la fattura, la contabilizzazione formale o il pagamento tracciato.
  • Il divieto di doppia presunzione non impedisce di utilizzare come fatto noto un elemento già accertato mediante presunzioni, purché ciascuna inferenza sia adeguatamente fondata.
  • La distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva è decisiva: nell'inesistenza oggettiva la prestazione non è stata eseguita da alcuno e il costo non è deducibile; nell'inesistenza soggettiva la prestazione può essere reale ma riferibile a un soggetto diverso, con effetti fiscali differenti.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato può essere presunto distribuito ai soci, salvo prova contraria del reinvestimento, dell'accantonamento o dell'assenza di concreta disponibilità finanziaria.

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