Sentenza del 21/11/2019 n. 30351 - Corte di Cassazione
IVA - Presunzioni - Fatture per operazioni inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2005, contestando il recupero di IRES, IRAP e IVA nei confronti della società e di IRPEF nei confronti dei soci. Sostenevano che le fatture emesse dalla Edil 2000 riflettessero operazioni effettivamente eseguite, che gli elementi dell'Ufficio non fossero presunzioni gravi, precise e concordanti, che fosse stato violato il divieto di doppia presunzione e che, al più, si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi. Contestavano inoltre la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento. L'Ufficio aveva fornito presunzioni semplici gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni: la Edil 2000 risultava priva di adeguata struttura organizzativa, dipendenti e beni strumentali e non aveva adempiuto agli obblighi fiscali dal 1999. È stato quindi trasferito sui contribuenti l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni, prova ritenuta insufficiente. La fattura, la regolarità contabile e i pagamenti non sono stati considerati decisivi. I costi sono stati ritenuti non deducibili e ai soci è stata applicata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non essendo stata fornita prova del reinvestimento, dell'accantonamento o dell'assenza di disponibilità finanziaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli indizi possono costituire prova completa, anche esclusiva, se presentano gravità, precisione e concordanza. La gravità esprime un'elevata probabilità dell'inferenza, la precisione l'orientamento verso uno specifico fatto e la concordanza la coerenza con gli altri elementi probatori.
Codice civile, art. 2697
L'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria; una volta fornita una presunzione qualificata sull'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente la rettifica del reddito sulla base di elementi presuntivi validi, inclusi quelli idonei a dimostrare l'inesistenza dei costi o delle operazioni fatturate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Consente l'accertamento IVA mediante elementi presuntivi idonei a dimostrare che le operazioni indicate in fattura non sono state effettuate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La fattura è normalmente idonea a rappresentare il costo e costituisce titolo per la detrazione IVA, ma perde efficacia quando l'Amministrazione dimostra, anche presuntivamente, l'inesistenza dell'operazione.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8
La disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si applica quando il giudice accerta l'inesistenza oggettiva dell'operazione, poiché il costo non è stato realmente sostenuto.
Codice di procedura civile, art. 335
Impone la riunione delle impugnazioni proposte contro lo stesso provvedimento e consente il coordinamento processuale di controversie connesse.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi concreti e convergenti, anche presuntivi, che dimostrino che la prestazione non è stata eseguita da alcuno.
- L'assenza di dipendenti, beni strumentali, struttura organizzativa e adempimenti fiscali del fornitore può costituire, insieme ad altri elementi, una presunzione grave, precisa e concordante di società cartiera.
- Una volta superata la soglia probatoria dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione con elementi sostanziali; non bastano la fattura, la contabilizzazione formale o il pagamento tracciato.
- Il divieto di doppia presunzione non impedisce di utilizzare come fatto noto un elemento già accertato mediante presunzioni, purché ciascuna inferenza sia adeguatamente fondata.
- La distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva è decisiva: nell'inesistenza oggettiva la prestazione non è stata eseguita da alcuno e il costo non è deducibile; nell'inesistenza soggettiva la prestazione può essere reale ma riferibile a un soggetto diverso, con effetti fiscali differenti.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato può essere presunto distribuito ai soci, salvo prova contraria del reinvestimento, dell'accantonamento o dell'assenza di concreta disponibilità finanziaria.
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