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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 9679 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento integrativo relativo all'anno d'imposta 2003, contestando IVA, IRPEG e IRAP in quanto le fatture ricevute dalla società sarebbero state riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate mediante società interposte ritenute "cartiere". L'Amministrazione sosteneva inoltre che il nuovo processo verbale di constatazione contenesse elementi di novità, emersi da indagini della Guardia di Finanza e da investigazioni penali, e che la contribuente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della frode IVA. La società contestava sia l'inesistenza delle operazioni sia la legittimità dell'accertamento integrativo, sostenendo che mancassero elementi nuovi e prove sufficienti della propria connivenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto che una delle motivazioni della CTR era erronea, perché fondata sul richiamo generico a una precedente sentenza non definitiva e ritenuta erroneamente passata in giudicato. Tuttavia, ha ritenuto valida l'altra autonoma ragione decisoria: il nuovo processo verbale di constatazione non apportava elementi realmente nuovi, poiché riguardava dati sulle fatture che avrebbero potuto essere contestati già nella prima verifica. Le ulteriori doglianze dell'Agenzia riguardavano valutazioni di merito non riesaminabili in cassazione oppure erano inammissibili perché non tempestivamente dedotte in appello. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 600 del 1972, art. 43

    Disciplina l'accertamento integrativo delle imposte sui redditi, ammesso solo quando emergano nuovi elementi o dati non conosciuti o non utilizzati nell'accertamento precedente.

  • D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 57

    Disciplina, per l'IVA, i presupposti e i limiti dell'accertamento integrativo; anche in questo ambito sono necessari elementi nuovi rispetto al precedente accertamento.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. La relativa censura, se non formulata tempestivamente nel giudizio di appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartisce l'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare, con elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; solo dopo tale prova spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • Artt. 2727 e seguenti c.c.

    Regolano le presunzioni. Gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito; in una frode IVA triangolare, la natura di "cartiera" del soggetto interposto può costituire elemento sintomatico della consapevolezza del cessionario, ma deve essere adeguatamente provata.

  • Art. 2700 c.c.

    Attribuisce efficacia probatoria privilegiata agli atti pubblici relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza. Il processo verbale di constatazione non rende automaticamente provate tutte le valutazioni o ricostruzioni in esso contenute.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non una generica rivalutazione delle prove o il mancato esame di ogni singolo elemento istruttorio.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Impongono al ricorrente in cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto, la sede processuale in cui sono stati prodotti e la loro decisività.

Massime di principio

  • Un accertamento integrativo è legittimo solo se fondato su elementi effettivamente nuovi e non semplicemente su una diversa lettura di dati o documenti già disponibili durante la prima verifica.
  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la frode del fornitore.
  • La mera regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo e la consegna della merce non dimostrano da soli la buona fede del contribuente, ma neppure la sola esistenza di irregolarità del fornitore prova automaticamente la sua consapevolezza della frode.
  • La natura di "cartiera" del fornitore interposto può essere un forte indizio della frode e della conoscenza da parte del cessionario, soprattutto nelle operazioni triangolari, ma deve essere collegata concretamente alla posizione e alla condotta del contribuente.
  • Se una sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte: è sufficiente che una ragione valida resti non censurata perché la decisione venga confermata.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il materiale probatorio né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito; può intervenire solo in presenza di specifici vizi motivazionali o di violazioni di legge.
  • Le eccezioni e le censure processuali devono essere sollevate nel grado di giudizio appropriato; non è generalmente possibile dedurle per la prima volta in cassazione.

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