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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36246/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava il decreto che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Bari, della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Pietro Illuzzi. Il ricorso denunciava un errore di diritto e motivazione apparente per avere i giudici di merito confuso il giudizio sui presupposti per l'applicazione della misura (accertamento della pericolosità sociale attuale) con il giudizio sull'eseguibilità concreta della misura quando la sua esecuzione è sospesa per stato di detenzione, in particolare alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 14 d.lgs. n. 159/2011 (commi 2-bis e 2-ter) e della giurisprudenza costituzionale che richiede rivalutazione se la detenzione ha superato i due anni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo errata in diritto la valutazione della Corte di appello di Bari che aveva sovrapposto i due piani (applicabilità vs eseguibilità) e aveva introdotto il concetto improprio di utilità/inutilità della deliberazione. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Il rinvio comporta che il collegio dovrà procedere alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del proposto in riferimento al momento della decisione sulla richiesta di applicazione della misura, e, ove applicabile (detenzione per espiazione di pena superiore a due anni), il tribunale dovrà effettuare la rivalutazione d'ufficio acquisendo informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza e decidere se revocare la misura o ordinarne l'esecuzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, commi 2-bis e 2-ter

    Prevedono la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare o la detenzione per espiazione di pena e impongono la verifica della attuale pericolosità quando la detenzione, durante la sospensione, supera i due anni; la rivalutazione è condizione di efficacia della misura.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 7, 8 e 11

    Riferiti come norme che disciplinano l'applicabilità, la revoca e i presupposti delle misure di prevenzione; la Corte ha precisato che il giudizio sui presupposti di applicazione è distinto dalla verifica sulla eseguibilità.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3 e correlati (richiamati storicamente)

    Storicamente definivano il regime delle misure di prevenzione; la giurisprudenza di legittimità (Sez. U Tumminelli) ha affermato che la pericolosità va accertata con riferimento al momento della decisione di applicazione, distinguendo momento deliberativo ed esecutivo.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter

    Usata per argomentare la compatibilità fra procedimento di prevenzione e stato di detenzione, a supporto dell'interpretazione che ammette l'applicabilità anche nei confronti di detenuti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 2013

    Dichiara l'illegittimità costituzionale di norme che non prevedevano la verifica della persistenza della pericolosità al momento della cessazione della detenzione; ha indirizzato verso la necessità di una rivalutazione in caso di sospensione prolungata dell'esecuzione.

  • Sezioni Unite, Tumminelli (n. 6 del 25/3/1993) e Sez. U Gallo (n. 10281 del 25/10/2007)

    Principi di diritto consolidati secondo cui la misura di prevenzione è applicabile anche a detenuti, distinguendo momento deliberativo ed esecutivo; la pericolosità si accerta al momento della decisione e la misura può essere poi eseguita quando cessato lo stato detentivo.

  • Giurisprudenza di legittimità recente (es. Sez. U n. 51407/2018; Sez. 1 n. 15396/2023)

    Confermano che la sospensione non cessa automaticamente e che la rivalutazione biennale prevista dal comma 2-ter va interpretata come obbligo di rivalutare la pericolosità quando il periodo fra applicazione e esecuzione supera i due anni.

Massime di principio

  • Distinguere sempre due piani: (a) verificare la pericolosità sociale attuale al momento della decisione (presupposto per l'applicazione della misura) e (b) valutare l'eseguibilità concreta quando l'esecuzione è sospesa per detenzione.
  • La detenzione prolungata non determina automaticamente la revoca della misura: se la detenzione, nel periodo di sospensione, supera i due anni il tribunale deve procedere a una nuova valutazione della pericolosità prima di dare efficacia alla misura.
  • La rivalutazione della pericolosità può essere d'ufficio e richiede l'acquisizione di informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza; se la pericolosità è cessata si deve revocare la misura, altrimenti ordinarne l'esecuzione.
  • Non è corretto confondere o sovrapporre l'accertamento dei presupposti giuridici per l'applicazione con considerazioni sulla 'utilità' della deliberazione; la valutazione deve seguire i criteri normativi e giurisprudenziali consolidati.
  • Quando si impugna o si rinvia per nuovo giudizio, il collegio chiamato a valutare deve essere composto diversamente rispetto a quello che ha emesso il precedente decreto, per incompatibilità di composizione secondo le regole processuali.

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