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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29369/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la convalida dell'obbligo di presentazione imposta dal Questore di Torino, denunciando principalmente la violazione del diritto di difesa: il provvedimento del Questore del 03/01/2024 è stato notificato il 15/01/2024 alle ore 13:00; la convalida da parte del GIP è intervenuta il 16/01/2024 alle ore 14:38, cioè prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica, mentre il ricorrente ha depositato una memoria difensiva via PEC il 17/01/2024 alle ore 11:06, ossia entro il termine delle 48 ore ma successivamente alla convalida. Perciò il GIP non ha considerato il materiale difensivo e ha così compresso il diritto al contraddittorio cartolare. In via subordinata il ricorrente censurava anche la motivazione sulla pericolosità e la durata della misura, ma il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per la violazione del termine di 48 ore e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del GIP e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 03/01/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. L'annullamento è stato motivato dalla nullità generale derivante dalla convalida intervenuta prima della scadenza delle 48 ore e dal mancato esame della memoria difensiva depositata dal ricorrente entro il termine.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3)

    Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016

    Consolidato orientamento secondo cui la convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notifica, termine entro il quale il destinatario ha diritto di esaminare gli atti e presentare memorie; la violazione di tale termine determina nullità generale perché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione

    decreto n. 68 del 28/4/2016

    Consente la redazione semplificata della motivazione; citato in merito alla forma del provvedimento di motivazione redatta dalla Corte.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione) non può essere pronunciata prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica al destinatario; il mancato rispetto del termine costituisce causa di nullità generale.
  • Ogni memoria o deduzione presentata dal destinatario entro il termine delle 48 ore deve essere effettivamente considerata dal giudice della convalida; l'omessa valutazione integra violazione del diritto di difesa e può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Quando ricorrono vizi procedurali che ledono il diritto al contraddittorio (termine non rispettato, documenti non esaminati), tali profili assorbono spesso le questioni di merito (pericolosità, durata) e consentono l'annullamento senza rinvio limitato alla misura viziata.
  • In situazioni analoghe è importante: (a) documentare tempestivamente la notifica del provvedimento (data/ora), (b) depositare memorie difensive via PEC entro le 48 ore e conservare ricevute, (c) segnalare immediatamente al giudice l'avvenuto deposito se la convalida sembra imminente, e (d) proporre impugnazione penale/amministrativa se la convalida è stata emessa prima del decorso del termine.
  • L'effetto dell'annullamento per vizio procedurale può essere circoscritto alla specifica misura viziata (qui l'obbligo di presentazione) senza incidere automaticamente su altre misure eventualmente adottate.

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