Sentenza n. 4683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo estero di formazione per l’insegnamento su sostegno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di riconoscimento, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, del titolo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, per la mancanza di una qualifica professionale nello Stato d’origine e la natura meramente attestativa del documento; erroneità dell’istruttoria ministeriale; adeguatezza della motivazione del diniego; violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale, per avere il TAR sostituito una valutazione tecnica dell’amministrazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE in tema di misure compensative. L’appellata ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di avere conseguito in Italia il titolo di specializzazione per il sostegno e di avere ottenuto il consolidamento della propria posizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali, mediante scioglimento della riserva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse dell’originaria ricorrente. Il conseguimento in Italia del titolo di specializzazione per il sostegno, successivo al titolo estero, e il conseguente consolidamento della posizione nelle graduatorie provinciali hanno eliminato l’interesse concreto e attuale al riconoscimento del titolo estero e all’annullamento del relativo diniego. Il Collegio ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado possa essere rilevata anche in appello, poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi. Il Ministero conserva invece l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che aveva annullato il proprio provvedimento. Le questioni sostanziali relative alla qualificazione e al riconoscimento del titolo estero non sono state esaminate nel merito. Le spese del grado sono state integralmente compensate, anche perché nessuna parte aveva chiesto l’accertamento della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; il Collegio ne ha utilizzato il procedimento decisorio in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso concreto ha giustificato l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1.
Il conseguimento in Italia del titolo di specializzazione, successivo alla richiesta di riconoscimento del titolo estero, consente il consolidamento della posizione lavorativa e può determinare il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sul riconoscimento del titolo estero.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo estero, ma la relativa questione sostanziale non è stata decisa per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Invocato dal Ministero in relazione alla necessità di una qualifica professionale nello Stato d’origine; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Invocato dal Ministero in tema di misure compensative; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale al ricorso di primo grado, anche se verificatasi nel corso dell’appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda originaria e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Nel processo amministrativo il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso di primo grado può essere rilevata dal giudice d’appello, anche quando l’appello sia stato proposto dalla pubblica amministrazione contro una sentenza favorevole al privato.
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, di un titolo italiano idoneo a produrre gli effetti professionali e lavorativi perseguiti mediante il riconoscimento di un titolo estero può eliminare l’interesse concreto e attuale all’esame della domanda di riconoscimento del titolo estero.
- Quando il venir meno dell’interesse riguarda il ricorso di primo grado, il giudice d’appello può annullare senza rinvio la sentenza che aveva deciso nel merito, senza esaminare le censure sostanziali rivolte contro il diniego amministrativo.
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