Ordinanza n. 186/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'informazione prefettizia interdittiva del 30 settembre 2025, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 30/09/2025, a firma del Prefetto di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione prefettizia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli il 30 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione prefettizia interdittiva chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento prefettizio fonda il giudizio prognostico di permeabilità criminale su una pluralità di elementi indiziari: il rapporto familiare e la convivenza tra la socia unica e amministratrice unica della società e il coniuge, indicato come legato a un clan e condannato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; la partecipazione della predetta amministratrice, insieme al marito, a un incontro con tre esponenti dell’organizzazione criminale; e i contatti intrattenuti con esponenti del clan al momento dell’arresto del coniuge, anche per concordare la nomina di un difensore di fiducia. È stata inoltre contestata, in sede cautelare, l’omissione della comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, rispetto alla quale il giudice ha valutato la sussistenza di un’urgenza qualificata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’impianto motivazionale dell’interdittiva apparisse solido e fondato su una pluralità di elementi indiziari dotati di pregnanza e significatività sul piano antimafia, non riducibili al solo vincolo coniugale. In particolare, il ruolo attivo attribuito all’amministratrice nei rapporti con esponenti dell’organizzazione criminale, unitamente alla convivenza con il coniuge già condannato e ritenuto legato al clan, è stato considerato idoneo a sostenere, allo stato del giudizio cautelare, la prognosi di permeabilità criminale. La stessa convivenza è stata ritenuta elemento idoneo ad avvalorare l’urgenza qualificata giustificativa dell’omissione della comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
L’omissione della comunicazione procedimentale è stata ritenuta giustificata, allo stato cautelare, dalla sussistenza di un’urgenza qualificata desunta anche dalla convivenza dell’amministratrice con il coniuge ritenuto collegato a un’organizzazione criminale.
Massime di principio
- In sede cautelare, un’informazione antimafia interdittiva può ritenersi assistita da adeguato fumus quando il giudizio prognostico di permeabilità criminale si fonda su una pluralità di elementi indiziari concreti, pregnanti e significativi, valutati unitariamente.
- Il mero vincolo familiare non esaurisce la valutazione antimafia quando l’amministratore della società abbia assunto condotte attive indicative di rapporti o interlocuzioni con esponenti dell’organizzazione criminale.
- La convivenza dell’amministratore o del socio con una persona ritenuta collegata a un’organizzazione criminale può costituire, insieme agli ulteriori elementi istruttori, un fattore rilevante sia per la prognosi di permeabilità dell’impresa sia per la valutazione dell’urgenza qualificata che consente di omettere la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.
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