Ordinanza n. 1309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda la disciplina del c.d. payback per i dispositivi medici. In sede cautelare sono state prospettate ulteriori questioni di costituzionalità, censure relative alla compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione europea e una censura concernente la giurisdizione sugli atti regionali applicativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. Ha rilevato che la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, che ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un ragionevole bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e tutela degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare. A un sommario esame, le norme dell’Unione europea invocate dall’appellante non sono apparse pertinenti alla fattispecie. Anche le ulteriori censure, inclusa quella sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state rinviate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
disciplina del payback per i dispositivi medici
La legittimità della disciplina è stata ritenuta già affermata dalla Corte costituzionale; in sede cautelare non sono emersi elementi tali da giustificarne la disapplicazione.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
Ha ritenuto conforme a Costituzione l’intervento legislativo sopravvenuto quando realizzi un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e tutela della finanza pubblica.
Massime di principio
- In sede cautelare non può essere disapplicata una disciplina legislativa quando non sia dimostrato un periculum in mora particolarmente intenso e quando la sua legittimità costituzionale sia già stata affermata dalla Corte costituzionale, ferma restando la possibilità di esaminare ulteriori questioni nella fase di merito.
- La disciplina del payback per i dispositivi medici è compatibile con la Costituzione se realizza un ragionevole e non implausibile bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica.
- La non pertinenza, rilevata a un sommario esame cautelare, delle norme dell’Unione europea invocate dall’appellante è sufficiente a escludere, in tale fase, la necessità di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata, senza definire definitivamente la questione nel merito.
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