Ordinanza n. 4398/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del 6 aprile 2022 a firma del Capo di Dipartimento Carlo Rainoldi con il quale veniva comminata all''Assistente Capo Coord. -OMISSIS- la sospensione dal servizio; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso e comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo di Dipartimento del 6 aprile 2022 con il quale gli era stata comminata la sospensione dal servizio, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. All’udienza del 14 gennaio 2026 ha dichiarato di essere stato reintegrato in servizio, ma ha insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione al permanente interesse alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non godute. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori vizi di legittimità dedotti contro la sanzione disciplinare.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto della reintegrazione in servizio del ricorrente e della permanenza della domanda relativa alle retribuzioni non godute, ha ritenuto necessario acquisire documentazione dall’Amministrazione per verificare la fondatezza della pretesa e l’eventuale ammontare spettante. Ha quindi ordinato al Ministero della Giustizia di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, il provvedimento di reimmissione in servizio e ogni altro documento utile, rinviando la causa all’udienza del 24 giugno 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio contro una sanzione disciplinare, il dipendente pubblico viene reintegrato in servizio ma mantiene una domanda relativa alle retribuzioni non godute, il giudice può disporre l’acquisizione del provvedimento di reintegrazione e degli ulteriori documenti necessari a verificare la fondatezza e la quantificazione della pretesa economica prima di definire la controversia.
- La reintegrazione in servizio non determina automaticamente la definizione dell’intero giudizio quando permane un interesse alla decisione su conseguenze patrimoniali derivanti dalla sospensione dal servizio.
- Nel disporre incombenti istruttori, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per il deposito della documentazione rilevante e rinviare la causa a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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