Cassazione Penale, Sentenza n. 32493/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 14/03/2023 che aveva rigettato l'istanza di revoca/sospensione dell'ingiunzione a demolire. Ha dedotto due motivi: (1) vizio procedurale per omessa notifica dell'avviso di udienza camerale nei confronti del co-difensore e, in parte, dell'interessato (violazione art. 666, comma 3, cod. proc. pen.), sostenendo che ciò avrebbe determinato nullità assoluta del procedimento; (2) vizio di diritto e di motivazione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., contestando il rigetto dell'istanza di incidente di esecuzione perché la Corte non avrebbe valutato correttamente la presunta istanza di condono e l'assenza di motivazione dell'ingiunzione a demolire, nonché il presunto ritardo e l'inerzia della pubblica amministrazione che avrebbero dato luogo a legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha accertato l'avvenuta notifica personale dell'avviso all'interessato (mediante polizia giudiziaria il 25/01/2023) e ha ritenuto che l'omessa notifica al secondo difensore costituisca una nullità a regime intermedio sanata dalla presenza in udienza dell'altro difensore senza alcuna eccezione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione impugnata: i giudici territoriali avevano correttamente valutato che non era stato depositato alcun provvedimento amministrativo incompatibile con la demolizione (né istanze di condono efficaci relative alle opere oggetto dell'ingiunzione) e che il limitato lasso temporale non giustificava un legittimo affidamento. Inoltre la difesa non ha allegato gli atti che avrebbe voluto vedere valutati, il che ha aggravato la genericità del motivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 5000 alla Cassa delle ammende per responsabilità processuale.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 3
Norma richiamata in relazione all'obbligo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; la Corte ha verificato la notificazione all'interessato e ha ritenuto che l'eventuale omissione verso un co-difensore costituisca nullità a regime intermedio sanabile con la presenza dell'altro difensore senza eccezioni
art. 127 cod. proc. pen.
Norma invocata in ordine ai mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha valutato che la censura non ha adeguatamente confrontato le ragioni e la motivazione del provvedimento impugnato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per impugnazioni temerarie o gravemente infondate; la Corte ha applicato la sanzione nella misura ritenuta congrua per responsabilità processuale
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Principi costituzionali e convenzionali richiamati a fondamento della necessità di reprimere impugnazioni dilatorie per garantire la ragionevole durata del processo e l'effettività della tutela giurisdizionale
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di udienza camerale a uno dei più difensori di fiducia costituisce nullità a regime intermedio: è sanata se l'altro difensore è presente in udienza e non protesta. Prima di proporre gravami basati su tale omissione, verificare la presenza di contestazioni verbali in udienza e la cartella degli atti per evitare inammissibilità o sanzioni.
- Per ottenere la sospensione o revoca di un ordine di demolizione è necessario produrre elementi concreti e atti amministrativi già adottati o ragionevolmente imminenti e incompatibili con l'esecuzione; mere prospettive future o domande di condono non depositate non sono sufficienti.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale l'autosufficienza dei motivi: quando si censura un presunto travisamento probatorio o omissione di atti, gli atti asseritamente travisati devono essere indicati e allegati integralmente; la loro omissione rende il motivo generico e inammissibile.
- Proporre impugnazioni pretestuose o palesemente infondate può comportare condanne pecuniarie significative alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza e la documentazione prima di impugnare.
- L'ordine di demolizione di opere abusive non è definitivamente sottratto all'azione amministrativa ma può essere revocato o sospeso solo se sussistono provvedimenti amministrativi concreti e incompatibili oppure un fondato e ravvicinato fondamento per ritenere che la pubblica amministrazione adotterà tali provvedimenti in tempi brevissimi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →