Cassazione Penale, Sentenza n. 2211/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per: (A) gestione illecita di rifiuti (artt. 110, 81, 255 d.lgs. n. 152/2006) per aver svolto, unitamente al figlio, attività non autorizzata di raccolta, stoccaggio, deposito e trasporto di rifiuti, anche dopo il sequestro preventivo del sito di cui era stato nominato custode; (B) violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) per aver continuato ad accedere e gestire l'area sottoposta a sequestro. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione rispetto alla configurazione del reato di cui all'art. 349 per mancato riconoscimento della distinzione fra due proprietà/aree (A e B); 2) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei rifiuti (pericolosi o non) e alla loro riferibilità all'attività dell'imputato (art. 256 d.lgs. 152/2006); 3) omessa valutazione di elementi decisivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati in fatto e diretti a rimettere in discussione la valutazione probatoria e la ricostruzione fattuale compiute in entrambi i gradi di merito, i quali avevano dettagliatamente accertato che l'imputato era custode dell'intera area (A e B), aveva le chiavi e consentiva l'accesso per i trasporti illeciti dal 2014 all'aprile 2016. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di merito ha correttamente escluso le attenuanti generiche perché gli elementi prodotti dalla difesa non avevano valore positivo a favore dell'imputato e anzi confermavano la prosecuzione dell'attività illecita. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; impiegato per ricondurre l'azione del figlio e del ricorrente a responsabilità concorrente.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Regime di responsabilità per il concorso nei reati, richiamato per le azioni unitamente poste in essere dal ricorrente e dal figlio.
art. 255 d.lgs. n. 152/2006
Norma penale ambientale che sanziona la gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione del fatto come gestione illecita e la riferibilità dei rifiuti all'attività oggetto di accertamento.
art. 349 cod. pen.
Sanziona la violazione dei sigilli e dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto provato che il ricorrente, avendo accesso all'area sequestrata, ha violato i sigilli.
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
Riguarda il regime sanzionatorio per violazioni relative alla classificazione e gestione di rifiuti; la Corte di merito ha valutato la classificazione e la provenienza dei rifiuti sulla base delle prove tecniche e dei formulari, decisione non sindacabile in cassazione come ricostruzione fattuale.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. e) e comma 3, lett. e)
Disposizioni che delimitano il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione e sull'omessa valutazione di elementi decisivi: il vizio deve riguardare la motivazione in termini di illogicità manifesta, mentre le censure che attaccano la valutazione delle prove sono inammissibili.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad eventuale sanzione pecuniaria se il ricorso è inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per la condanna alla somma di Euro 3.000,00.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere accoglimento di censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; tali censure sono inammissibili se non evidenziano un'illogicità manifesta nella motivazione.
- Le doglianze sulla mancata distinzione di aree o sulla titolarità di porzioni di proprietà devono essere sollevate e provate nei gradi di merito: in cassazione occorre invece dimostrare che la motivazione sia viziata in modo evidente e non che esista un diverso apprezzamento probatorio.
- La qualificazione tecnico‑scientifica dei rifiuti (pericolosi/non pericolosi) e la loro riferibilità all'attività imputata sono questioni tipicamente di fatto e tecnico‑probatorie; per farle valere in cassazione è necessario mostrare che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; la mera richiesta di collaborazione o l'assenza di elementi negativi non bastano a imporsi come diritto alle attenuanti.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificazione di colpa da parte del ricorrente, la Corte può condannare alle spese e applicare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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