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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13967/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune chiedeva al condominio il pagamento del COSAP per l’anno 2014, in relazione all’occupazione del suolo assoggettato a uso pubblico mediante griglie e bocche di lupo collocate nell’area adiacente all’edificio. In primo grado il tribunale aveva ritenuto non provato che la servitù di uso pubblico fosse sorta già gravata dalla preesistente presenza di griglie o intercapedini, valorizzando il titolo costitutivo della servitù contenuto in una convenzione urbanistica del 1998. La corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo che rilevasse l’epoca di realizzazione dei manufatti rispetto al titolo e negando l’applicabilità dell’art. 1029, comma 2, c.c. al caso concreto. In cassazione il condominio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme su legittimazione, interesse ad agire e capacità/processualità, sostenendo che l’area sarebbe in realtà riferibile a un diverso soggetto giuridico, il supercondominio, con conseguente carenza di legittimazione passiva del ricorrente e difetto di interesse del Comune; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1029, comma 2, c.c. e delle norme in tema di COSAP, assumendo che la servitù ad uso pubblico fosse a formazione progressiva, che il fondo all’epoca della convenzione non appartenesse ancora al condominio e che il titolo dovesse essere interpretato come costitutivo della servitù con efficacia differita, anche alla luce di una convenzione integrativa del 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova, non proposta nei gradi di merito, e comunque attinente non alla mera legittimazione processuale ma alla titolarità passiva del rapporto controverso, con necessità di accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio per cui il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area già gravata da servitù pubblica di passaggio è tenuto al pagamento del COSAP, poiché gode di un’utilizzazione particolare dell’area; inammissibile nella parte in cui il ricorso mirava, sotto veste di violazione di legge, a una nuova valutazione del merito e introduceva fatti e documenti non compiutamente riportati o già esaminati nella sentenza impugnata. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale del diritto, senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi

  • artt. 1117 e 1117-bis c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un autonomo soggetto giuridico riferibile alle aree, ma la censura è stata dichiarata nuova e inammissibile

  • art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    richiamato nel primo motivo in relazione all’ingiunzione per canoni/entrate locali

  • artt. 81 e 100 c.p.c.

    richiamati per contestare legittimazione e interesse ad agire; la Corte ha ritenuto la questione nuova e, in sostanza, attinente alla titolarità del rapporto

  • art. 1029, comma 2, c.c.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché la norma riguarda servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, mentre nel caso la servitù era stata costituita su un fondo già esistente e già di proprietà del condominio

  • art. 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato nel secondo motivo in combinazione con il regolamento COSAP comunale

  • art. 1 Regolamento COSAP della Città di Torino

    richiamato nel secondo motivo per la disciplina del canone di occupazione suolo pubblico

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    indicati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione che richiede nuovi accertamenti di fatto è inammissibile, specie quando la parte abbia impostato nei gradi di merito difese incompatibili con la nuova contestazione.
  • La contestazione della titolarità passiva del rapporto sostanziale non coincide con un mero profilo di legittimazione processuale: se comporta l’allegazione di un fatto nuovo, essa attiene al merito e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
  • In tema di COSAP, è tenuto al pagamento il soggetto che, su un’area già gravata da servitù pubblica di passaggio, realizzi o mantenga griglie o manufatti che determinano un’utilizzazione particolare del suolo a vantaggio dei locali sottostanti.
  • La censura in cassazione che, formalmente proposta come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o a introdurre fatti e documenti non compiutamente riportati è inammissibile.
  • L’interpretazione di un titolo costitutivo di servitù deve essere censurata in cassazione indicando specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati; in difetto, la doglianza è priva di specificità e autosufficienza.
  • L’art. 1029, comma 2, c.c. opera solo nelle ipotesi testualmente previste dalla norma e non può essere esteso a servitù costituite su fondi già esistenti e già di proprietà del soggetto asservito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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