Sentenza n. 248/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- portante il diniego del riconoscimento della dipendenza causa di servizio e dell’equo indennizzo della malattia contratta dal -OMISSIS- “-OMISSIS-”; - del decreto del Ministero della Difesa-OMISSIS-nella parte in cui, ai fini della dipendenza da causa di servizio, ha recepito il parere negativo del Comitato di verifica -OMISSIS- che ha escluso detta dipendenza; - del parere negativo del Comitato di verifica -OMISSIS-; - per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità suddetta e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei benefici per vittima del dovere, con recepimento del parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno impugnato il provvedimento ministeriale, il decreto relativo ai benefici per i soggetti equiparati alle vittime del dovere e il parere negativo del Comitato di verifica, deducendo la violazione dell'art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 1078 del d.P.R. n. 90/2010, nonché difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e carente motivazione. Il militare aveva prestato servizio in numerose missioni all'estero, tra cui Bosnia e Afghanistan, svolgendo attività esterne, ricognizioni a piedi e su automezzi, frequentando depositi di munizioni e aree interessate da bombardamenti con uranio impoverito. I rapporti informativi redatti dai superiori gerarchici documentavano tali esposizioni. Il Comitato aveva tuttavia escluso la dipendenza causale, ritenendo non dimostrata l'esistenza di antecedenti occupazionali causalmente associabili alla patologia, richiamando l'eziologia incerta o multifattoriale della malattia, l'assenza di concentrazioni radioattive rilevanti nei teatri operativi e l'assenza di correlazioni statistiche significative. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda impugnatoria e annullato tutti gli atti gravati, ordinando all'Amministrazione di riesercitare il potere conformandosi ai principi affermati nella sentenza. Ha ritenuto applicabile il regime speciale previsto dall'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare e dagli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010, come interpretato dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 12, 13, 14 e 15 del 2025. I rapporti informativi dimostravano che il militare aveva svolto servizi rientranti nelle fattispecie normative e in condizioni ambientali e operative comportanti un rischio professionale specifico, anche per la frequentazione di depositi di munizioni e di zone colpite da munizionamento all'uranio impoverito. Una volta provati tali presupposti e la natura tumorale della patologia, opera la presunzione iuris tantum del nesso causale tra servizio e malattia; spetta quindi all'Amministrazione fornire la prova contraria, non potendo fondare il diniego sulla sola mancanza di studi scientifici dimostrativi della correlazione causale secondo il criterio del più probabile che non. Il Comitato e il Ministero hanno invece applicato un parametro probatorio non conforme al regime speciale e hanno travisato le risultanze istruttorie. Le domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di condanna al pagamento dell'equo indennizzo sono state dichiarate inammissibili, poiché la controversia riguarda un interesse legittimo e richiede il riesercizio del potere amministrativo, non la tutela diretta di un diritto soggettivo. È stata inoltre accolta l'istanza dell'Avvocatura dello Stato di cancellazione di un'espressione sconveniente contenuta nella memoria dei ricorrenti. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie -OMISSIS- per le particolari condizioni ambientali od operative...
La disposizione speciale rimodula gli oneri probatori per il riconoscimento della causa di servizio in favore del personale esposto a particolari condizioni ambientali od operative, prevedendo, una volta dimostrati i presupposti tipizzati, una presunzione iuris tantum del rischio professionale specifico e del nesso causale.
art. 1078 d.P.R. 90/2010
Per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che ... hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche...
Definisce le missioni, i teatri operativi all'estero, le nanoparticelle di metalli pesanti e le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del regime speciale.
art. 1079 d.P.R. 90/2010
... quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ... hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie -OMISSIS- permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.
Individua i beneficiari e collega l'elargizione alle condizioni ambientali od operative che abbiano costituito causa o concausa efficiente e determinante della patologia o del decesso.
art. 1907 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi ... sono disciplinati dall'articolo 603...
Rinvía all'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare la disciplina del riconoscimento della causa di servizio e degli indennizzi per il personale esposto a particolari fattori di rischio.
d.P.R. 461/2001
È richiamato quale disciplina ordinaria del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, superata o innovata, per la fattispecie speciale, dall'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare.
d.P.R. 243/2006
È richiamato in relazione ai benefici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, la cui concessione era stata negata per il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Costituisce la base per l'annullamento degli atti e per l'imposizione all'Amministrazione dell'obbligo di riesercitare il potere conformandosi ai principi della sentenza.
art. 89 c.p.c.
Consente la cancellazione dal provvedimento di espressioni esorbitanti dalle esigenze difensive o sconvenienti nei confronti della parte o della difesa tecnica.
Massime di principio
- Per le patologie tumorali a eziologia incerta o multifattoriale contratte da personale militare impiegato in missioni o teatri operativi all'estero in particolari condizioni ambientali od operative, l'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare e gli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010 rimodulano l'onere della prova rispetto alla disciplina ordinaria della causa di servizio.
- Il militare o i suoi aventi causa devono dimostrare lo svolgimento di un servizio rientrante nelle fattispecie normative, l'esposizione a particolari condizioni ambientali od operative comportanti un rischio aggravato e la natura tumorale della patologia espressiva di tale rischio.
- Una volta dimostrati tali presupposti, opera una presunzione iuris tantum del nesso causale tra il servizio e la patologia; spetta all'Amministrazione fornire la prova contraria, dimostrando l'assenza dei presupposti o l'origine extra-lavorativa della malattia sulla base delle acquisizioni mediche e delle circostanze concrete.
- L'Amministrazione non può negare il riconoscimento della causa di servizio invocando soltanto l'assenza di studi scientifici che dimostrino, secondo il criterio del più probabile che non, la correlazione causale tra l'esposizione a fattori di rischio potenziale e la patologia.
- Quando la domanda riguarda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il pagamento dell'equo indennizzo e la decisione richiede il riesercizio del potere amministrativo, la posizione del privato è di interesse legittimo; sono pertanto inammissibili le domande giudiziali dirette all'accertamento costitutivo e alla condanna al pagamento, mentre è ammissibile l'impugnazione del diniego.
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