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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18666/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) e travisamento della prova; la Corte avrebbe valutato erroneamente il valore di 300 euro come non tenue senza adeguati criteri; 2) assenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 3) vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova per la qualificazione del fatto come ricettazione (art. 648 c.p.) e non come furto (art. 624 c.p.), dati la vicinanza temporale e territoriale con i furti e il materiale sequestrato; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 62 n.6 c.p., dedotto anche sulla base dell'impugnazione della coimputata; 5) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), contestando la valutazione prognostica basata su precedenti e sulla personalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi, ritenendo che la ricorrente non abbia confrontato adeguatamente le proprie censure con la motivazione di merito. Nel merito la Corte ha richiamato: sul primo motivo, che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo e che l'importo e le circostanze concrete non lo giustificavano; sul secondo motivo, che la mancata motivazione sulle circostanze generiche non è causa di annullamento quando il motivo d'appello fosse manifestamente infondato e aspecifico; sul terzo motivo, che la qualificazione come ricettazione è corretta alla luce di elementi oggettivi (merce con cartellini, luogo e modalità del ritrovamento, mancanza di giustificazioni attendibili) e del principio che chi detiene refurtiva senza spiegazioni risponde di ricettazione; il quarto motivo non è esaminabile perché non proposto in appello e, inoltre, è generico e privo di autosufficienza probatoria; il quinto motivo è generico e non riesce a scalfire la valutazione prognostica del giudice di merito basata su precedenti e comportamenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come ricettazione in presenza di merce con cartellini e senza giustificazioni attendibili sull'origine, con applicazione del principio che la detenzione di refurtiva senza spiegazioni giustifica la responsabilità per ricettazione

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto: evocata dalla ricorrente come qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, non sussistesse travisamento dei fatti tale da imponere riclassificazione del fatto in furto

  • art. 62 n.4 c.p.

    Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte ricorda che va riconosciuta solo se il danno è "lievissimo", valutando non solo il valore in sé ma anche gli effetti pregiudizievoli per la persona offesa; nel caso concreto il valore e le circostanze non la giustificavano

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte osserva che l'onere probatorio e argomentativo ricade sulla difesa; la mancata motivazione specifica non annulla la sentenza quando il motivo d'appello sia generico o manifestamente infondato

  • art. 62 n.6 c.p.

    Richiamata dalla ricorrente ma non esaminata perché non proposta in appello; la Corte sottolinea il divieto di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello

  • art. 163 c.p.

    Sospensione condizionale della pena: la valutazione prognostica del giudice di merito (anche in relazione a precedenti e a precedenti sospensioni inefficaci) è plausibile se adeguatamente motivata; la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per rimettere in discussione tale valutazione

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma sulla inammissibilità per aspecificità: la Corte la applica per sottolineare che motivi generici e non correlati alla motivazione impugnata sono inammissibili

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Individua i vizi di motivazione censurabili in cassazione; la Corte precisa l'onere del ricorrente di indicare con specificità la parte della motivazione ritenuta carente o contraddittoria

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non proponibili precedentemente; motivo non proposto in appello è inammissibile

  • art. 587 c.p.p.

    Richiamato in tema di impugnazioni congiunte e presunto effetto estensivo tra coimputati: la Corte osserva che chi invoca l'impugnazione altrui deve documentarne gli atti e gli esiti per fondare la propria doglianza

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e, nella fattispecie, la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità fondata su colpa nella determinazione della causa

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e dimostrare concretamente dove e perché la motivazione di merito sia carente; la genericità determina l'inammissibilità.
  • La qualificazione del reato (es. ricettazione vs furto) richiede un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito: per ottenere la riclassificazione è necessario mostrare un travisamento evidente e prove che impongano una diversa valutazione.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno sia effettivamente "lievissimo" considerando valore e conseguenze pratiche; il semplice basso importo non basta se le circostanze non lo rendono trascurabile.
  • Chi è trovato in possesso di merce con evidenti indizi di provento di furto (cartellini, luogo/ modalità del ritrovamento) e non fornisce spiegazioni attendibili può essere ritenuto responsabile di ricettazione.
  • Non è possibile sollevare in cassazione questioni non dedotte in sede di appello (salvo casi eccezionali); le questioni nuove rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessario fornire elementi concreti che modifichino la valutazione prognostica del giudice; precedenti penali e l'inefficacia di precedenti misure ostano alla concessione.

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