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Sentenza

Sentenza n. 1117/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti contenuto nella nota regionale del 2 aprile 2024, limitatamente alla documentazione istruttoria relativa alla conclusione del procedimento transattivo e agli atti istruttori prodromici ad analoghe transazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già parte di un giudizio volto a ottenere l'attuazione di delibere regionali concernenti un piano di ristrutturazione del debito e la stipula di un accordo transattivo, ha proposto un ricorso cumulativo, integrato da motivi aggiunti, chiedendo anche l'ottemperanza a una precedente sentenza del TAR e l'annullamento di atti regionali con cui era stata definita negativamente la procedura transattiva. Nel corso del giudizio ha impugnato la nota del 2 aprile 2024, con la quale la Regione aveva consentito l'accesso alla nota dirigenziale del 28 giugno 2023 e agli atti transattivi già stipulati con altre imprese di trasporto pubblico locale, ma aveva negato l'ostensione della documentazione relativa all'attività istruttoria richiamata nella nota del 12 gennaio 2024 e della documentazione istruttoria prodromica alle transazioni già stipulate. Il diniego era motivato dal fatto che tali documenti sarebbero stati riferiti a una lite in atto e avrebbero avuto natura di atti difensivi, ostensibili soltanto per iniziativa dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2001. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse difensivo concreto e del necessario collegamento tra i documenti richiesti e la tutela della propria posizione giuridica.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la domanda relativa al diniego parziale di accesso e l'ha accolta. Il Collegio ha precisato che sono normalmente sottratti all'accesso i pareri e gli atti formati in relazione a una lite attuale o potenziale quando definiscano la strategia difensiva o la futura condotta processuale dell'amministrazione, in quanto funzionali alla tutela del diritto di difesa e dell'attività intellettuale del legale. Tuttavia, l'esclusione non può essere applicata indistintamente a ogni documento formato in un contesto litigioso. Nel caso concreto, la documentazione negata riguardava, da un lato, l'attività precedente alla stipula di transazioni relative a posizioni analoghe e, dall'altro, atti istruttori richiamati nella nota di conclusione del procedimento amministrativo; dal loro contenuto non emergeva una specifica funzione di presidio della strategia difensiva regionale. Il giudice ha inoltre rilevato che l'accesso difensivo presuppone un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l'istante intende tutelare, ma che l'amministrazione non può sindacare la fondatezza o la pertinenza delle azioni che il richiedente intenda intraprendere. È sufficiente la dimostrazione chiara e concreta di un interesse astratto collegato alla tutela della posizione soggettiva. Poiché tale collegamento risultava sussistente, il TAR ha annullato il diniego parziale e ordinato alla Regione Calabria di consegnare entro trenta giorni la documentazione indicata alle lettere b) e d) dell'istanza di accesso. La sentenza è non definitiva, poiché il giudizio prosegue sulle ulteriori domande; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina generale dell'accesso richiede un collegamento tra la posizione giuridica dell'istante e la documentazione richiesta; nel caso di accesso difensivo il collegamento deve essere strumentale alla tutela della posizione soggettiva.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso per esigenze difensive prevale nei limiti in cui il richiedente dimostri in modo chiaro e concreto il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la situazione giuridica da tutelare, ferma la sottrazione degli atti realmente diretti a definire la strategia difensiva dell'amministrazione.

  • art. 33, comma 1, lett. o), l.r. Calabria n. 19/2001

    la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima

    La sottrazione all'accesso della documentazione relativa a liti attuali o potenziali riguarda gli atti effettivamente connessi alla tutela della strategia difensiva e non si estende automaticamente agli atti meramente istruttori o amministrativi privi di tale funzione.

Massime di principio

  • L'esclusione dall'accesso degli atti relativi a una lite attuale o potenziale opera per i documenti che definiscono la strategia difensiva o la futura condotta processuale dell'amministrazione, non per ogni documento formato nell'ambito di un procedimento connesso a una controversia.
  • Nell'accesso difensivo, il richiedente deve dimostrare in modo chiaro e concreto un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che intende tutelare; non è invece necessario dimostrare la fondatezza o l'esito favorevole dell'azione da intraprendere.
  • L'amministrazione non può negare l'accesso qualificando genericamente come difensivi documenti istruttori o amministrativi, quando dal loro contenuto non emerga una specifica funzione di elaborazione o protezione della strategia processuale pubblica.
  • Quando sussiste il nesso strumentale tra i documenti richiesti e l'esercizio del diritto di difesa, il giudice può annullare il diniego parziale e ordinare direttamente all'amministrazione l'esibizione della documentazione entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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