Ordinanza n. 539/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di “demolizione e ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 31 comma 2 d.P.R. n. 380/2001 s.m.i. per violazioni alle norme in materia paesaggistica, urbanistica, edilizia ed igiene ambientale, ai sensi degli artt. 27 e 31 comma 2 d.P.R. n. 380/2001, all’interno dell’area contraddistinta al N.C.E.U. F.G. n. -OMISSIS-”, notificata a mezzo posta in data 30.07.2025; di tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo iscritto al protocollo generale n. -OMISSIS- e, segnatamente, della “comunicazione di avvio del procedimento riguardante l’immobile situato in via -OMISSIS-, relativamente alle opere di sostituzione della recinzione a confine con il suolo pubblico, il cambio di colore in 2 facciata, le modifiche alla pavimentazione esterna e l’utilizzo ai fini abitativi del piano seminterrato”, avviato in data 09.05.2024; di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo per quanto riguarda i motivi aggiunti del provvedimento Prot. n. C-OMISSIS-, del 22.12.2025, avente ad oggetto il “diniego Accertamento compatibilità paesaggistica, Via -OMISSIS- - Pratica n. AP42017/2024”, notificato a mezzo pec inviata al tecnico incaricato dalla proprietà architetto -OMISSIS- all’indirizzo di posta elettronica certificata -OMISSIS-, in data 24.12.2025; - ove occorrer possa, dei pareri espressi dalla Commissione per il Paesaggio nelle sedute del 20.01.2025 con esito “sospensivo” nonché del 17.03.2025 e del 19.05.2025 ambedue con esito “contrario”; della comunicazione di prediniego trasmessa ai sensi dell’articolo 10-bis l. n. 241/1990 Prot. n. 9570 del giorno 11.04.2025; di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a opere edilizie e modifiche dell’immobile, nonché diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi, adottata ai sensi degli artt. 27 e 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, con riferimento a opere riguardanti la sostituzione della recinzione a confine con il suolo pubblico, il cambio di colore di due facciate, modifiche alla pavimentazione esterna e l’utilizzo a fini abitativi del piano seminterrato. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, i pareri contrari della Commissione per il Paesaggio e la comunicazione di prediniego ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che la controversia presentasse profili di complessità non adeguatamente trattabili nella fase sommaria e non ha quindi definito nel merito la legittimità degli atti impugnati. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dell’ordine di demolizione del 30 luglio 2025 per preservare la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordine di demolizione e ripristino dei luoghi.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nell’ordinanza comunale quale disposizione in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione di prediniego nell’ambito del procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una controversia presenta profili di complessità che non possono essere adeguatamente esaminati nella cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservare la valutazione piena della legittimità degli atti alla fase di merito, senza definire anticipatamente i singoli motivi di ricorso.
- In presenza di un ordine di demolizione, la tutela cautelare può essere concessa, anche senza una compiuta definizione del fumus in sede sommaria, quando il bilanciamento degli interessi renda necessario conservare l’integrità della situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare può riguardare gli effetti dell’ordine di demolizione, lasciando impregiudicata la decisione sulla legittimità dell’ordinanza e degli ulteriori atti impugnati.
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