Cassazione Civile, Ordinanza n. 36110/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, titolare di concessioni di grande derivazione idroelettrica in una regione del Nord Italia e in regime di prosecuzione temporanea in attesa di rinnovo, ha contestato una lunga sequenza di atti regionali. In particolare ha impugnato: il diniego di rimodulare la scadenza delle concessioni; gli atti istitutivi e applicativi del cosiddetto canone aggiuntivo; le deliberazioni regionali che avevano consentito la prosecuzione temporanea dell'esercizio; il decreto che aveva quantificato per il 2018 il canone aggiuntivo provvisorio, pari a quasi quattro milioni di euro; la successiva richiesta di pagamento; nonché un ulteriore decreto del 2019 che aveva quantificato per l'anno 2019 un canone aggiuntivo provvisorio di oltre quattro milioni di euro e la relativa richiesta di versamento. Nel ricorso introduttivo davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la società aveva dedotto: l'illegittimo rifiuto di adeguare la durata delle concessioni alla durata dell'incentivo ex art. 1, comma 3, lett. b), d.l. 145/2013 e art. 4 d.m. 6 novembre 2014; l'illegittimità del canone aggiuntivo per violazione dell'art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 79/1999, poiché la prosecuzione temporanea avrebbe dovuto avvenire alle stesse condizioni previste dalle norme e dai disciplinari vigenti; l'illegittimità costituzionale delle norme statali e regionali che avevano introdotto il canone; l'illegittimità, in subordine, della concreta quantificazione del canone per carenza di istruttoria e irragionevolezza dei criteri seguiti. Il TSAP aveva respinto i primi tre motivi e disposto verificazione tecnica sul quarto, rinviando la causa per la decisione definitiva. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 1, comma 3, lett. b), d.l. 145/2013 e dell'art. 4 d.m. 6 novembre 2014; violazione dell'art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 79/1999, dell'art. 23 l. 87/1953 e di plurimi parametri costituzionali, oltre a omessa pronuncia; violazione delle direttive europee 2009/72/CE e 2019/944/UE; violazione dei principi di incentivazione delle fonti rinnovabili, di stabilità dei regimi di sostegno e del legittimo affidamento. In memoria la ricorrente ha poi rinunciato al primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche fosse una sentenza parziale non definitiva, perché aveva deciso solo alcuni motivi di merito e disposto ulteriori incombenti istruttori, rinviando la causa per la trattazione definitiva. In tale situazione, secondo il consolidato orientamento richiamato, il ricorso per cassazione immediato contro la sola sentenza non definitiva è inammissibile; l'impugnazione potrà essere proposta contro la sentenza che definirà il giudizio, anche parzialmente. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di censura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 9
Richiamato come base della domanda di rimodulazione della durata dei permessi/concessioni e della tesi sulla prorogabilità del titolo abilitativo.
art. 4 d.m. 6 novembre 2014
Invocato per sostenere l'adeguamento della validità temporale dei permessi rilasciati alla durata dell'incentivo.
art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
"alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti"
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prosecuzione temporanea delle concessioni scadute non consentisse l'imposizione di un canone aggiuntivo.
art. 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135
Indicato come norma di modifica dell'art. 12 d.lgs. 79/1999 e della disciplina del canone aggiuntivo.
art. 53-bis l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26
Censurato insieme alla disciplina regionale sul canone aggiuntivo per asserita illegittimità costituzionale e irragionevolezza della quantificazione.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, poi rinunciato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate per la violazione di legge e l'omessa pronuncia.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato per la questione di legittimità costituzionale sollevata nei motivi di ricorso.
artt. 3, 23, 41, 53, 97, 117 e 119 Cost.
Parametri costituzionali invocati per contestare la disciplina del canone aggiuntivo e la sua quantificazione.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato come parametro a sostegno della censura di illegittimità del canone aggiuntivo.
art. 3 della direttiva 2009/72/CE
Invocato per sostenere la violazione del diritto dell'Unione in materia energetica.
art. 3 della direttiva 2019/944/UE
Invocato come parametro europeo a tutela della disciplina dei regimi energetici.
direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE
Richiamate per sostenere la violazione dei principi di incentivazione delle fonti rinnovabili e di stabilità dei regimi di sostegno.
art. 202 del T.U. sulle acque
Interpretato nel senso che avverso la decisione non definitiva del TSAP è ammesso ricorso solo con la sentenza definitiva.
art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.
Usato come criterio per individuare la sentenza che decide il merito ma non definisce il giudizio, assimilata alla decisione interlocutoria ai fini dell'impugnazione.
art. 360, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso immediato contro sentenze non definitive che non definiscono neppure in parte il processo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata come base del rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che decide il merito ma dispone ulteriori incombenti istruttori e rinvia la causa per la decisione definitiva non è immediatamente ricorribile per cassazione; l'impugnazione va proposta contro la sentenza definitiva.
- Ai fini della qualificazione come sentenza definitiva o non definitiva rilevano gli indici formali desumibili dal provvedimento, in particolare la presenza di una separazione della causa e la regolazione delle spese al definitivo.
- Nel processo civile il ricorso per cassazione immediato contro una decisione che non definisce, neppure in parte, il giudizio è inammissibile; la parte deve attendere la sentenza che chiude il procedimento, salvo che il provvedimento abbia natura realmente definitiva.
- La rinuncia a uno dei motivi di ricorso è efficace se espressamente dichiarata, ma non supera il difetto originario di impugnabilità immediata della sentenza non definitiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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