Cassazione Civile, Ordinanza n. 32724/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio recuperava imposta indebitamente detratta per operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto per decadenza del potere di accertamento; in appello, però, la decisione era stata riformata, ritenendosi applicabile il termine raddoppiato di accertamento per la presenza di violazioni penali e affermandosi che la disciplina del raddoppio non era preclusa né dalla tardiva trasmissione della denuncia né dalla successiva archiviazione, oltre che non fosse applicabile lo ius superveniens del d.lgs. n. 128/2015. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini e dell'art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente cumulato il raddoppio con l'ulteriore proroga annuale prevista per i contribuenti che avevano aderito al condono; (2) violazione delle norme sul raddoppio e dell'art. 331 c.p.p., assumendo che il termine raddoppiato non potesse operare poiché il reato era già estinto per prescrizione prima dell'inoltro della denuncia, pur essendo la notitia criminis già acquisita dall'Ufficio; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sui motivi e sulle eccezioni riproposte in appello e già dedotte nel ricorso introduttivo, rimasti assorbiti dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli infondati, perché la proroga di un anno di cui all'art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011 si applica anche al termine ordinario raddoppiato per l'IVA e perché il raddoppio opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla effettiva presentazione, dalla prescrizione del reato o dalla successiva archiviazione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare le ulteriori questioni riproposte dalla contribuente, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole del processo tributario sulla riproposizione delle questioni assorbite. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per l'esame delle questioni residue e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
come inseriti dal d.l. n. 233/2006, conv. in legge n. 248/2006
Il termine raddoppiato per l'accertamento opera quando ricorre l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; nel caso dell'IVA esso è trattato come termine ordinario raddoppiato e non come mera proroga incidentale della base di computo.
art. 57, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
come inseriti dal d.l. n. 233/2006, conv. in legge n. 248/2006
Per l'IVA, in presenza di seri indizi di reato che impongono la denuncia ex art. 331 c.p.p., il termine di accertamento è soggetto al raddoppio anche se la denuncia è tardiva o poi archiviata.
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011
La proroga di un anno si applica a tutti i termini ordinari di accertamento pendenti al 31 dicembre 2011, compreso il termine ordinario raddoppiato per l'IVA.
art. 331 c.p.p.
La rilevanza del raddoppio dipende dall'obbligo di denuncia penale per i reati tributari, non dalla concreta e tempestiva presentazione della denuncia.
art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Le scritture contabili obbligatorie [...] devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta
L'obbligo di conservazione delle scritture si commisura al termine di accertamento concretamente applicabile alla fattispecie, quindi può variare in relazione alla disciplina del raddoppio e delle proroghe.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario le questioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello, altrimenti non si considerano devolute; se riproposte, il giudice di appello deve esaminarle.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.
art. 405 c.p.p.
È richiamato solo nel delineare che il raddoppio non dipende dall'esercizio dell'azione penale o dagli esiti del procedimento penale.
Massime di principio
- Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento IVA, ciò che rileva è l'esistenza oggettiva di seri indizi di reato e del conseguente obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., non la tempestività della denuncia né l'esito del procedimento penale.
- La prescrizione del reato o l'archiviazione della notizia di reato non impediscono l'operatività del termine raddoppiato per l'accertamento fiscale, in ragione del reciproco autonomo svolgimento del giudizio penale e di quello tributario.
- La proroga annuale prevista per taluni contribuenti si cumula anche con il termine ordinario raddoppiato, quando la disciplina transitoria la riferisce ai termini ordinari pendenti alla data indicata dalla norma.
- Nel processo tributario, le questioni assorbite in primo grado e ritualmente riproposte in appello devono essere esaminate dal giudice di secondo grado; la loro omissione determina nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
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