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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49228/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 19/06/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione pluriaggravata, detenzione e cessione di cocaina e partecipazione come organizzatore ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente propone sette motivi: mancanza di gravità indiziaria e elementi essenziali dell'associazione (stabilità, programma, struttura), necessità di riqualificazione come "piccolo spaccio" ex art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990, inesistenza di riscontri al collaboratore di giustizia Agostino, carenza di specificità sulle altre imputazioni (quantitativi contestati, presenza di coltello nell'estorsione, determinazione dell'addebito), mancanza di persistenza dell'associazione alla data della richiesta cautelare, assenza di esigenze cautelari attuali (sequestri già eseguiti, rischio di fuga/inquinamento negato) e violazione dei criteri di proporzionalità/adeguatezza della custodia in carcere considerata anche l'età e le condizioni di salute dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per assenza di un confronto critico con le motivazioni del Tribunale del riesame. Ha ritenuto infondate le censure sulla sussistenza del reato associativo valorizzando intercettazioni, riferimenti a "chili" e migliaia di euro, la contabilità, gli oltre 1.200 accessi di acquirenti all'abitazione, il credito di 11.500 euro, l'assegnazione di ruoli e la continuità dell'attività anche durante la detenzione tramite istruzioni impartite dal ricorrente. Ha respinto le argomentazioni sul "piccolo spaccio" rilevando che i quantitativi di 30 e 45 grammi non rientrano nel comma 5 dell'art. 73 e che il contesto dimostra capacità organizzativa e continuità. Ha considerato irrilevante la mera riproposizione di censure sul collaboratore, dato che le sue dichiarazioni sono state valutate come marginali e corroborate da altri elementi tecnici e documentali. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale sull'elevato, concreto e attuale pericolo di reiterazione, basata sul curriculum criminale, sulla predisposizione di un vicario prima della carcerazione, sul tentativo di recupero violento dei crediti e sulla persistenza di istruzioni date dal detenuto. Ha inoltre rigettato le ragioni sanitarie non supportate da documentazione idonea. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Il Tribunale e la Corte hanno distinto la fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico da quella del "piccolo spaccio"; il comma 5 (ipotesi di lieve entità) si applica solo se tutte le condotte associative sono programmate per reati di lieve entità. La presenza di cessioni consistenti (30 e 45 grammi) e il contesto organizzativo ostano alla ricognizione della lieve entità.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    La disposizione sul c.d. "piccolo spaccio" è stata presa in considerazione ma ritenuta non applicabile nel caso concreto in presenza di elementi dimostranti ampia clientela, continuità di rifornimenti e capacità organizzativa.

  • Costituzione, art. 25

    La doglianza relativa al principio di determinatezza del precetto penale è stata ritenuta generica e non adeguatamente argomentata; la Corte non ha ritenuto che ci fosse violazione della determinatezza per l'addebito contestato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Ai sensi dell'art. 616, l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione fissando la somma in euro tremila per manifesta inconsistenza delle doglianze.

Massime di principio

  • Per contestare con successo la gravità indiziaria in cassazione è necessario un'esposizione specifica e critica delle motivazioni del giudice di merito: argomentazioni generiche o la mera riproposizione di fatti difformi non sono ammesse.
  • La qualificazione dell'attività come "piccolo spaccio" richiede che tutte le condotte associative siano limitate alla lieve entità; quantitativi singoli rilevanti e un contesto organizzato (clientela ampia, contabilità, continuità) impediscono tale riqualificazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori possono avere valore anche marginale se corroborate da elementi tecnici (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, contabilità); la semplice invocazione di inesattezza del collaborante senza specifici riscontri non è sufficiente.
  • Sulle esigenze cautelari la Corte dà rilievo alla capacità di reiterazione: elementi come curriculum criminale, predisposizione di successori, istruzioni impartite da detenuti e tentativi di recupero violento dei crediti giustificano la custodia in carcere se ritenuti attuali e concreti.
  • Le eccezioni di violazione del principio di proporzionalità della misura (età, salute) devono essere supportate da documentazione medica e argomentazioni concrete; mere affermazioni non fondano il diritto a misure meno afflittive.
  • Ricorsi formulati in modo disorganico, ripetitivo o grammaticalmente confuso rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

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