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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25645/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva omologato il patteggiamento concordato con il P.M. per reati di associazione finalizzata allo spaccio e per detenzione e cessione di stupefacenti. I motivi di ricorso comprendevano: per CAROTENUTO Andrea, censura sulla misura della pena ritenuta eccessiva, sulla qualificazione giuridica dei fatti e richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; per CAROTENUTO Morena, vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro; le altre impugnazioni, proposte personalmente, deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in termini generici.

La decisione

La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Le impugnazioni proposte personalmente da CANNAVACCIUOLO, MAINENTI, PAOLETTI, SORRENTINO e SQUILLANTE sono state ritenute inammissibili per violazione del requisito della rappresentanza da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p.). Il ricorso di CAROTENUTO Andrea è stato dichiarato radicalmente inammissibile perché generico e non conforme ai limitati margini di censura ammessi in caso di patteggiamento (errore manifesto della qualificazione o illegittimità della pena non dimostrati). Il ricorso di CAROTENUTO Morena relativo alla confisca è stato respinto perché la motivazione era stata ritenuta adeguata: la sentenza aveva specificato che la somma di Euro 70 era stata trovata in possesso della ricorrente poco dopo la cessione e corrispondeva all'importo pattuito, giustificando la confisca. La Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte conferma che i limiti di impugnazione sono più ristretti in tale ipotesi

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma usata per la derubricazione dei reati associativi indicata in sentenza per alcuni imputati

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale possibile motivo di proscioglimento, ma non accolta né sviluppata dalla Corte in assenza di argomentazioni idonee

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità delle impugnazioni proposte personalmente

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di censurare in cassazione la qualificazione giuridica dei fatti nelle sentenze di patteggiamento ai soli casi di errore manifesto, ossia palesemente eccentrico rispetto all'imputazione

Massime di principio

  • Le impugnazioni in cassazione non possono essere proposte personalmente dalle parti: è necessario il difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in mancanza il ricorso è inammissibile.
  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) i margini di censura in cassazione sono molto ristretti: si può impugnare la qualificazione giuridica solo per "errore manifesto" e la pena solo se illegittima.
  • Per contestare la misura della pena dopo il patteggiamento è necessario dimostrare un vizio di legalità; l'argomentazione generica che la pena sia "eccessiva" non è sufficiente.
  • La confisca di somme deve essere motivata specificamente con riferimento al possesso e al collegamento con il profitto del reato; se la sentenza esplicita che la somma corrisponde al prezzo pattuito e il possesso immediato, la confisca è giustificata.
  • Le censure generiche di vizio di motivazione o violazione di legge, senza puntuale contestazione degli elementi decisionali, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

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