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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 400 dell’11.06.2026, assunta dal Comune di Ponza, Settore 4 S.U.A.P. - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - avente ad oggetto “SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO ATTREZZATURE BALNEARI SU ARENILI LIBERI DEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONI BALNEARI 2026-2028. - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA” e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione degli atti della procedura per lo svolgimento dell’attività di noleggio di attrezzature balneari su arenili liberi per le stagioni 2026-2028

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione della procedura comparativa indetta dal Comune di Ponza, deducendo di non aver potuto partecipare a causa, tra l’altro, dell’esiguità del termine per la presentazione delle offerte e dell’indeterminatezza degli oneri economici connessi allo svolgimento della procedura. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata partecipazione della ricorrente alla procedura e, nel merito, ha documentato che la procedura si era conclusa senza assegnazione. Successivamente l’amministrazione ha indetto una nuova procedura comparativa, non impugnata, con un termine di trenta giorni per la presentazione delle offerte e con specificazione degli oneri economici. La ricorrente ha dichiarato che la riedizione del potere aveva integralmente soddisfatto la propria pretesa.

La decisione

Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità e le ulteriori questioni di merito. Ha distinto la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. e fondata sul pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato, dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall’art. 35 c.p.a. e fondata sulla sopravvenienza di circostanze che rendono inutile o impossibile il conseguimento del bene della vita. Nel caso concreto la ricorrente ha ottenuto il bene della vita strumentale perseguito, poiché la nuova procedura ha previsto un termine congruo e ha precisato gli oneri economici di partecipazione. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito che presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato.

  • art. 35 c.p.a.

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia di rito che ricorre quando sopravvengono circostanze tali da rendere inutile o impossibile il conseguimento del bene della vita.

  • art. 60 c.p.a.

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti e il contraddittorio è integro, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    È richiamato tra i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato e l’ottenimento del bene della vita perseguito, anche quando tale risultato derivi da una riedizione del potere amministrativo determinata da circostanze indipendenti dalla volontà dell’amministrazione.
  • L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quale pronuncia di rito ai sensi dell’art. 35 c.p.a., ricorre quando un atto, un fatto o un nuovo assetto di interessi rende inutile o impossibile l’annullamento dell’atto impugnato senza che sia stato pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente.
  • Nel processo amministrativo il giudice può applicare il principio della ragione più liquida e definire la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, derogando all’ordine logico di esame delle questioni e omettendo la valutazione di profili preliminari, quale l’inammissibilità del ricorso, quando ciò risponda a esigenze di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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