Cassazione Penale, Sentenza n. 28142/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello (21/11/2024) che, in esecuzione di un precedente rinvio della Cassazione, aveva ritenuto non provato il dolo eventuale nella condotta di Roi nell'omicidio di Qamil Hyraj (6/4/2014) e aveva ricondotto il fatto all'omicidio colposo per grave imprudenza. Il ricorso censura la violazione degli artt. 43 e 575 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe valutato integralmente tutti gli elementi probatori (quadro personologico dell'imputato, reiterazione di condotte di sparo, direzione dello sparo, contesto illecito, comportamento successivo) che, secondo il Procuratore, dimostrerebbero la rappresentazione e l'accettazione dell'evento (dolo eventuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice del rinvio che, dopo aver esaminato le risultanze probatorie, ha concluso che sussisteva un dubbio non superabile circa la conoscenza certa da parte di Roi della posizione esatta della vittima al momento dello sparo (ostacoli visivi: muro alto circa 155-157 cm e fronde di alberi, distanza dello sparatore stimata tra 40-70 metri; primo colpo che ha colpito un frigorifero). In mancanza di elementi incontrovertibili sul punto, la Corte ha confermato la riqualificazione in omicidio colposo per grave imprudenza. Di conseguenza, come disposto nella sentenza impugnata, il reato così qualificato è stato dichiarato estinto per prescrizione e sono state revocate le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 43 cod. pen.
Distinzione tra dolo e colpa; per il dolo eventuale occorre la rappresentazione della probabilità dell'evento e l'adesione volontaristica all'accettazione del suo verificarsi.
art. 575 cod. pen.
Disciplina del delitto di omicidio; richiamato quale riferimento per la qualificazione della condotta come omicidio volontario (doloso).
Sez. Unite, sent. Espenhahn, n. 38343/2014
Principio di riferimento secondo il quale la prova del dolo eventuale richiede un accertamento preciso delle specificità del caso, con individuazione della rappresentazione e dell'accettazione dell'evento da parte dell'agente.
Sez. 2, sent. n. 45863/2019 (Marrini)
Principio secondo cui il giudice di rinvio, pur avendo autonomia valutativa, deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema indicato nella sentenza di annullamento; non può contraddire dogmaticamente la motivazione della Cassazione.
Sez. 1, sent. n. 7963/2007 (Pinto)
Ulteriore richiamo al principio che limita la riesamina illimitata del fatto in sede di legittimità e definisce i limiti del sindacato sulla motivazione del giudice del rinvio.
Massime di principio
- Il dolo eventuale richiede prova che l'agente abbia rappresentato la concreta probabilità dell'evento lesivo e vi abbia aderito: elementi indiziari generici (pregressa sconsideratezza, uso abituale di armi) non sono di per sé sufficienti.
- Ostacoli visivi significativi (muri, alberi, distanza di tiro) e l'impossibilità di individuare con certezza il punto di provenienza del colpo indeboliscono l'accertamento del dolo e possono giustificare la riqualificazione in colpa per grave imprudenza.
- La direzione e l'altezza dello sparo, così come l'interazione del proiettile con oggetti intermedi (es. frigorifero), sono elementi tecnici utili ma vanno valutati con cautela: se consentono una ricostruzione plausibile di evento accidentale o di errore di mira, non bastano a provare l'accettazione volontaristica dell'evento.
- Il comportamento successivo dell'imputato (tentativi di sviamento, reazioni) e il profilo personologico sono indici rilevanti ma non decisivi: occorre sempre un nesso probatorio stringente con la rappresentazione e l'accettazione dell'evento al momento del fatto.
- Nel giudizio di rinvio il giudice ha autonomia di valutazione ma resta vincolato alle indicazioni motivazionali fornite dalla Cassazione; non può essere chiamato a riesaminare illimitatamente la ricostruzione fattuale già definitivamente affrontata.
- Se la fattispecie ricondotta a comportamento colposo è estinta per prescrizione, la procedibilità penale si estingue e le statuizioni civili correlate possono essere revocate.
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