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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10660/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è rimasta ferma, senza modifica della condanna per ricettazione e della pena come rideterminata dai giudici di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, contestando con il primo motivo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, di riflesso, la qualificazione giuridica del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in sostanza una non corretta valutazione della pena e delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo parimenti privo di specificità e comunque non consentito nei limiti dedotti, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica, anche alla luce della pena rideterminata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma incriminatrice contestata; nel ricorso si deduceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è privo di specificità.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, anche per assenza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, determina inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono essere desunti anche implicitamente, specie quando sia irrogata una pena pari o prossima al minimo edittale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la doglianza è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo non richiede solo chiarezza espositiva, ma anche correlazione logica con le argomentazioni del giudice di merito; l'assenza di tale correlazione integra vizio di genericità.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione può essere assolta con un richiamo sintetico agli elementi ritenuti decisivi; non occorre una motivazione analitica quando la pena sia inferiore alla media edittale o sia prossima al minimo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
  • Quando la pena è determinata nel minimo edittale o in misura molto vicina al minimo, la discrezionalità del giudice nella commisurazione può risultare anche implicitamente motivata dai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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